Con la decisione resa nella causa C-41/23, la Corte di Giustizia ha affermato che:
"La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70,deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l’utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato."
Ciò posto il DDL DELMASTRO approvato il 04/06/2024 dal Consiglio dei Ministri ed in procinto di essere presentato alle Camere, appare manifestamente contrario al diritto europeo nella parte in cui prevede, nell'inserendo art. 30 quinquies, al posto della stabilizzazione indicata al comma 1 dell'art. 29 D. Lgs. 116/2017 per cui "I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.", una procedura di valutazione di idoneità professionale quadriennale.
Inoltre la riforma contenuta nel DDL DELMASTRO riduce di 1/3 il compenso oggi previsto per i magistrati onorari non esclusivi e impedisce di fatto agli stessi lo svolgimento di altra attività e di continuare a versare la contribuzione previdenziale alle rispettive Casse Professionali.
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