martedì 7 agosto 2012

ABROGATA LA LEGGE 339/2003?

L'art. 3 comma 5.bis del DL 138/2011 convertito dalla legge 183/2011 prevede che "Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012."
Il medesimo articolo al comma 5-ter dispone che  "Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Appare evidente che la Legge 339/2003 è in palese contrasto con i principi di cui all'art. 3 comma 5 lettera a) che prevede come " l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale;"

Orbene non vi è alcuna ragione di interesse pubblico nella L. 339/2003 in quanto come osservato dalla decisione n. 189/2001 della Corte Costituzionale in punto L. 662/96 "Nella prospettiva, poi, dei doveri propri della professione forense, non è dubbio che, come avverte lo stesso rimettente, il diritto di difesa risulta garantito solo se l'avvocato, in piena fedeltà al mandato, è in grado di esercitare compiutamente il ministero tecnico a lui affidato.
Ma, in relazione a tale basilare principio, non sembrano, invero, porsi, per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, in regime di part-time ridotto, particolari esigenze che non possano trovare soddisfazione, così come per l'opera di tutti i professionisti, in quella disciplina generale dell'attività da essi svolta, che giunge a contemplare anche il presidio, ove occorra, della sanzione penale (artt. 380 e 622 cod. pen.)"



martedì 3 aprile 2012

L'incidenza sul regime di prescrizione dell'impegno del venditore ad eliminare i vizi della cosa venduta

 Cassazione Civile: ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 4844 DEL 26 MARZO 2012

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VENDITA - GARANZIA EDILIZIA - IMPEGNO DEL VENDITORE DI ELIMINARE I VIZI - INCIDENZA SUL REGIME DI PRESCRIZIONE
La Sezione Seconda Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la garanzia edilizia, trattandosi di stabilire se l’impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa venduta comporti soltanto l’interruzione della prescrizione ex art. 1495 cod. civ., destinata a decorrere “ex novo” secondo il regime speciale annuale, oppure implichi l’attivazione del termine ordinario di prescrizione decennale.     
 
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=3038

lunedì 9 gennaio 2012

L'AGCM chiede il superamento di criticità anacronistiche delle libere professioni

Stralcio Segnalazione S1378 - dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 05 dicembre 2012
"LIBERE PROFESSIONI
Da molti anni, la riforma delle libere professioni è al centro del dibattito, in ragione del ruolo cruciale che tali attività rivestono per la competitività delle imprese e del sistema economico tutto. L’Autorità ha piena consapevolezza degli interessi fondamentali del singolo e della collettività spesso collegati ai servizi professionali, nonché del contributo di molte attività professionali alla diffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’interesse della competitività del Paese. Per tali ragioni, l’Autorità non disconosce le peculiarità che connotano tali attività né intende perseguire alcuna impropria assimilazione delle libere professioni alle attività commerciali. L’Autorità ritiene tuttavia che i principi concorrenziali possano essere applicati, anche in tale settore, in modo compatibile con le esigenze di protezione sociale e di tutela dei rilevanti interessi pubblici ad esso sottesi e che una maggiore ispirazione del quadro regolamentare ai suddetti principi possa arrecare benefici stimoli al settore e, di riflesso, all’intera collettività.
In tale ottica, significativi passi in avanti sono stati certamente compiuti dal legislatore in accoglimento di misure da tempo proposte dall’Autorità. Si fa riferimento, in particolare, alle novità introdotte dall’art. 3 D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011, dall’art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità) e dall’art. 33 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011. Non può, pertanto, che esprimersi apprezzamento con riguardo i) alla prevista riforma degli ordini professionali in senso pro-
competitivo ii) alla soppressione del riferimento alle tariffe, iii) alla riduzione della durata del tirocinio, iv) alla fissazione esplicita del termine massimo entro cui decadranno le norme degli ordinamenti professionali in contrasto con le nuove disposizioni; v) alla esplicita ammissione della possibilità di ricorrere alla forma societaria secondo i modelli regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile.
Restano tuttavia ancora delle criticità che urge superare perchè del tutto anacronistiche, prive di giustificazione e all’origine di rilevanti inefficienze nel settore che impattano negativamente sulla competitività dell’intero sistema. La prossima emanazione di un d.P.R. per la riforma degli ordinamenti professionali (ex art. 3, comma, 5, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011) costituisce la più corretta sede per rimuovere le incrostazioni regolatorie che tuttora residuano nel settore, e nel quale l’Autorità ritiene che possano trovare spazio le misure di seguito indicate, relative ai tariffari, alla separazione delle attività di gestione degli albi da quelle di verifica disciplinare, all’incremento della pianta organica dei notai e comunque al suo completamento, alle riserve di attività ed ai regimi di incompatibilità" nota 23
Nella nota 23 l'AGCM richiama la propria segnalazione AS 223 del 12 dicembre 2001 avente ad oggetto <Iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti statali con contratto part-time.>

martedì 27 dicembre 2011

La Cassazione iscrive gli abogados

Importante sentenza della Cassazione n. 28340/2011!
La procedura di stabilimento-integrazione fissata dalla direttiva 98/5/Ce, attuata con il Dlgs 96/2001, trova piena attuazione.

mercoledì 7 dicembre 2011

Con il nuovo articolo 21-bis L. 287/1990 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può intervenire sugli atti aministrativi che determinano distorsioni della concorrenza

"21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

martedì 24 maggio 2011

L'accesso alla professione notarile non può essere riservato ai soli cittadini dello stato membro

Per la Corte di Giustizia le attività notarili in Belgio, Germania, Grecia, Francia, Lussemburgo e Austria non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45 del Trattato CE.
Ciò posto il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa di tali Stati per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza  e dunque vietata ai sensi dell'art. 43 CE.

Per leggere la sentenza per esteso della causa C-47/08 vai al seguente link:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=47%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

domenica 15 maggio 2011

PART TIME - IL TRIBUNALE DI TRENTO DISAPPLICA L'ART. 16 L 183/10

Il Tribunale di Trento - Giudice del Lavoro - con l'ordinanza del 4 maggio 2011 ha DISAPPLICATO l'art. 16 Legge 183/2010 per contrasto con la direttiva n. 97/81/CE.

Il Tribunale di Trento ha altresì ritenuto che la norma in oggetto confligge anche con l'art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che sancisce la volontarietà di ogni prestazione lavorativa.

http://www.avvocati-part-time.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1915:dipendenti-pupplici-in-part-time-su-wwwconcorrenzaeavvocaturaningcom-ce-il-gruppo-qarticolo-16q&catid=1:tutte-le-notizie&Itemid=2