Ecco quanto espresso dall'AGCM con il parere AS 974, "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" pubblicato sul Bollettino n. 30 del 13 agosto 2012, in tema di incompatibilità:
<Pertanto, al fine di non determinare ingiustificate restrizioni concorrenziali, l’Autorità ribadisce che il regime di incompatibilità dovrebbe essere funzionale alla natura e alle caratteristiche dell’attività professionale e risultare necessario e proporzionato a salvaguardare l'autonomia dei soggetti che erogano le prestazioni nonché a tutelare l'integrità degli stessi, caratteri questi indispensabili per il corretto esercizio della professione. In questa ottica, non risultano necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell’autonomia degli avvocati o alla tutela dell’integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time, né appare giustificata l’imposizione del limite all’iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l’avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina. Eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti dallo svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, meno restrittivi della libertà di iniziativa economica, quali, ad esempio, le regole di correttezza professionale e i conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.>
martedì 18 settembre 2012
venerdì 17 agosto 2012
Riforma Ordinamenti Professionali - il parere del Consiglio di Stato in punto restrizioni
Con il parere n. 3169/2012 del 10 luglio 2012 il Consiglio di Stato, in relazione al DPR di riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3 comma 4 del DL 138/2011, ha avuto modo di osservare che:
<E, infatti, evidente che una riforma degli ordinamenti professionali finalizzata ad attuare il principio di liberalizzazione è direttamente ispirata a realizzare la piena concorrenza nel settore, in conformità anche con il diritto dell'Unione europea, che qualifica l'attività delle libere professioni come servizi (articolo 57, par. 2 lett. d) TFUE), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE)>
<E, infatti, evidente che una riforma degli ordinamenti professionali finalizzata ad attuare il principio di liberalizzazione è direttamente ispirata a realizzare la piena concorrenza nel settore, in conformità anche con il diritto dell'Unione europea, che qualifica l'attività delle libere professioni come servizi (articolo 57, par. 2 lett. d) TFUE), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE)>
martedì 7 agosto 2012
ABROGATA LA LEGGE 339/2003?
L'art. 3 comma 5.bis del DL 138/2011 convertito dalla legge 183/2011 prevede che "Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13
agosto 2012."
Il medesimo articolo al comma 5-ter dispone che "Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Appare evidente che la Legge 339/2003 è in palese contrasto con i principi di cui all'art. 3 comma 5 lettera a) che prevede come " l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,
in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede
legale della societa' professionale;"
Orbene non vi è alcuna ragione di interesse pubblico nella L. 339/2003 in quanto come osservato dalla decisione n. 189/2001 della Corte Costituzionale in punto L. 662/96 "Nella prospettiva, poi, dei doveri propri della professione forense, non è
dubbio che, come avverte lo stesso rimettente, il diritto di difesa risulta
garantito solo se l'avvocato, in piena fedeltà al mandato, è in grado di
esercitare compiutamente il ministero tecnico a lui affidato.
Ma, in relazione a tale basilare principio, non sembrano,
invero, porsi, per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza con la
pubblica amministrazione, in regime di part-time ridotto, particolari
esigenze che non possano trovare soddisfazione, così come per l'opera di tutti i
professionisti, in quella disciplina generale dell'attività da essi svolta, che
giunge a contemplare anche il presidio, ove occorra, della sanzione penale
(artt. 380 e 622 cod. pen.)"
martedì 3 aprile 2012
L'incidenza sul regime di prescrizione dell'impegno del venditore ad eliminare i vizi della cosa venduta
|
|
| VENDITA - GARANZIA EDILIZIA - IMPEGNO DEL VENDITORE DI ELIMINARE I VIZI - INCIDENZA SUL REGIME DI PRESCRIZIONE | |||||||||
| La Sezione Seconda Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la garanzia edilizia, trattandosi di stabilire se l’impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa venduta comporti soltanto l’interruzione della prescrizione ex art. 1495 cod. civ., destinata a decorrere “ex novo” secondo il regime speciale annuale, oppure implichi l’attivazione del termine ordinario di prescrizione decennale. | |||||||||
| http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=3038 | |||||||||
lunedì 9 gennaio 2012
L'AGCM chiede il superamento di criticità anacronistiche delle libere professioni
Stralcio Segnalazione S1378 - dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 05 dicembre 2012
"LIBERE PROFESSIONI
Da molti anni, la riforma delle libere professioni è al centro del dibattito, in ragione del ruolo cruciale che tali attività rivestono per la competitività delle imprese e del sistema economico tutto. L’Autorità ha piena consapevolezza degli interessi fondamentali del singolo e della collettività spesso collegati ai servizi professionali, nonché del contributo di molte attività professionali alla diffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’interesse della competitività del Paese. Per tali ragioni, l’Autorità non disconosce le peculiarità che connotano tali attività né intende perseguire alcuna impropria assimilazione delle libere professioni alle attività commerciali. L’Autorità ritiene tuttavia che i principi concorrenziali possano essere applicati, anche in tale settore, in modo compatibile con le esigenze di protezione sociale e di tutela dei rilevanti interessi pubblici ad esso sottesi e che una maggiore ispirazione del quadro regolamentare ai suddetti principi possa arrecare benefici stimoli al settore e, di riflesso, all’intera collettività.
In tale ottica, significativi passi in avanti sono stati certamente compiuti dal legislatore in accoglimento di misure da tempo proposte dall’Autorità. Si fa riferimento, in particolare, alle novità introdotte dall’art. 3 D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011, dall’art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità) e dall’art. 33 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011. Non può, pertanto, che esprimersi apprezzamento con riguardo i) alla prevista riforma degli ordini professionali in senso pro-
competitivo ii) alla soppressione del riferimento alle tariffe, iii) alla riduzione della durata del tirocinio, iv) alla fissazione esplicita del termine massimo entro cui decadranno le norme degli ordinamenti professionali in contrasto con le nuove disposizioni; v) alla esplicita ammissione della possibilità di ricorrere alla forma societaria secondo i modelli regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile.
Restano tuttavia ancora delle criticità che urge superare perchè del tutto anacronistiche, prive di giustificazione e all’origine di rilevanti inefficienze nel settore che impattano negativamente sulla competitività dell’intero sistema. La prossima emanazione di un d.P.R. per la riforma degli ordinamenti professionali (ex art. 3, comma, 5, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011) costituisce la più corretta sede per rimuovere le incrostazioni regolatorie che tuttora residuano nel settore, e nel quale l’Autorità ritiene che possano trovare spazio le misure di seguito indicate, relative ai tariffari, alla separazione delle attività di gestione degli albi da quelle di verifica disciplinare, all’incremento della pianta organica dei notai e comunque al suo completamento, alle riserve di attività ed ai regimi di incompatibilità" nota 23
Nella nota 23 l'AGCM richiama la propria segnalazione AS 223 del 12 dicembre 2001 avente ad oggetto <Iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti statali con contratto part-time.>
"LIBERE PROFESSIONI
Da molti anni, la riforma delle libere professioni è al centro del dibattito, in ragione del ruolo cruciale che tali attività rivestono per la competitività delle imprese e del sistema economico tutto. L’Autorità ha piena consapevolezza degli interessi fondamentali del singolo e della collettività spesso collegati ai servizi professionali, nonché del contributo di molte attività professionali alla diffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’interesse della competitività del Paese. Per tali ragioni, l’Autorità non disconosce le peculiarità che connotano tali attività né intende perseguire alcuna impropria assimilazione delle libere professioni alle attività commerciali. L’Autorità ritiene tuttavia che i principi concorrenziali possano essere applicati, anche in tale settore, in modo compatibile con le esigenze di protezione sociale e di tutela dei rilevanti interessi pubblici ad esso sottesi e che una maggiore ispirazione del quadro regolamentare ai suddetti principi possa arrecare benefici stimoli al settore e, di riflesso, all’intera collettività.
In tale ottica, significativi passi in avanti sono stati certamente compiuti dal legislatore in accoglimento di misure da tempo proposte dall’Autorità. Si fa riferimento, in particolare, alle novità introdotte dall’art. 3 D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011, dall’art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità) e dall’art. 33 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011. Non può, pertanto, che esprimersi apprezzamento con riguardo i) alla prevista riforma degli ordini professionali in senso pro-
competitivo ii) alla soppressione del riferimento alle tariffe, iii) alla riduzione della durata del tirocinio, iv) alla fissazione esplicita del termine massimo entro cui decadranno le norme degli ordinamenti professionali in contrasto con le nuove disposizioni; v) alla esplicita ammissione della possibilità di ricorrere alla forma societaria secondo i modelli regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile.
Restano tuttavia ancora delle criticità che urge superare perchè del tutto anacronistiche, prive di giustificazione e all’origine di rilevanti inefficienze nel settore che impattano negativamente sulla competitività dell’intero sistema. La prossima emanazione di un d.P.R. per la riforma degli ordinamenti professionali (ex art. 3, comma, 5, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011) costituisce la più corretta sede per rimuovere le incrostazioni regolatorie che tuttora residuano nel settore, e nel quale l’Autorità ritiene che possano trovare spazio le misure di seguito indicate, relative ai tariffari, alla separazione delle attività di gestione degli albi da quelle di verifica disciplinare, all’incremento della pianta organica dei notai e comunque al suo completamento, alle riserve di attività ed ai regimi di incompatibilità" nota 23
Nella nota 23 l'AGCM richiama la propria segnalazione AS 223 del 12 dicembre 2001 avente ad oggetto <Iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti statali con contratto part-time.>
martedì 27 dicembre 2011
La Cassazione iscrive gli abogados
Importante sentenza della Cassazione n. 28340/2011!
La procedura di stabilimento-integrazione fissata dalla direttiva 98/5/Ce, attuata con il Dlgs 96/2001, trova piena attuazione.
La procedura di stabilimento-integrazione fissata dalla direttiva 98/5/Ce, attuata con il Dlgs 96/2001, trova piena attuazione.
mercoledì 7 dicembre 2011
Con il nuovo articolo 21-bis L. 287/1990 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può intervenire sugli atti aministrativi che determinano distorsioni della concorrenza
"21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione
delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere
motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni
riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta
giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può
presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i
successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
"21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
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