Con l'ordinanza 5808 del 13 marzo 2014 la Corte di Cassazione a norma dell’art. 267 del Trattato di funzionamento
dell’Unione Europea, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione la
pronuncia sulla questione pregiudiziale concernente l’interpretazione
dei regolamenti CE n. 1047/2001, del 30 maggio 2001 e n. 2988/95 del
Consiglio, del 18 dicembre 1995.
Chiede dunque la Suprema Corte "se sia vietato, e configura un
abuso del diritto ed un comportamento elusivo, la condotta
dell’operatore commerciale comunitario (A), il quale, non disponendo di
un titolo d’importazione o avendo esaurito la propria quota di
contingente, acquisti determinate partite di merce da altro operatore
comunitario (B), il quale, a sua volta, le ha acquistate dal fornitore
extracomunitario, cedute allo stato estero ad altro operatore
comunitario (C) che, possedendone i requisiti, ha ottenuto un titolo
nell’ambito del contingente e, senza trasferire il proprio titolo, le ha
immesse in libera pratica della Comunità europea per cederle, una volta
sdoganate ed a fronte di un’adeguata remunerazione, inferiore a quella
del dazio specifico per impostazioni fuori contingente, al medesimo
operatore (B) che le vende, infine, all’operatore (A)... ".
Interessante la tecnica redazionale delle motivazioni che ricalca lo schema delle decisioni della Corte di Giustizia riportanto dapprima il contesto normativo nazionale (art. 1344 cc e art. 37 bis DPR 600/1973), poi le disposizioni di diritto dell'Unione Europea e i motivi del rinvio pregiudiziale: "La fattispecie relativa all'abuso del diritto di cui alla norma nazionale sopra riportata al punto 2 (art. 37 bis DPR 600/73) è operante, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche nel campo del diritto doganale nel senso che non possono trarsi benefici da operazioni a carattere elusivo intraprese al solo scopo di procurarsi agevolazioni.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte è necessario in quanto, alla luce delle norme comunitarie sopra richiamate, il giudice deve stabilire se il comportamento della società ricorrente costituisca o meno atto elusivo posto in essere in violazione delle disposizioni dei regolamenti comunitari sopra menzionati 2988/1995 e 1047/2001."
La Corte di Cassazione nell'ordinanza in oggetto motiva il rinvio pregiudiziale "tenuto conto, altresì, del principio secondo il quale il giudice nazionale ha l'obbligo di adottare, tra diverse possibili letture di una norma interna, quella maggiormente aderente al diritto comunitario: Cass. nn. 7210 del 2002, 5559 del 2005".
venerdì 14 marzo 2014
venerdì 7 marzo 2014
Per la Corte di Giustizia è inammissibile che norme di diritto nazionale possano menomare l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione
Ecco le linee guida per i giudici nazionali sulla applicazione dell'art. 267 TFUE.
- Stralcio sentenza causa C-416/10 Corte di Giustizia -
<64 Per quanto
riguarda gli altri aspetti della prima questione pregiudiziale, secondo
una giurisprudenza consolidata, l’articolo 267 TFUE conferisce ai
giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora essi
ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente faccia sorgere
questioni che richiedono un’interpretazione o un esame della validità
delle disposizioni del diritto dell’Unione essenziali ai fini della
soluzione della lite di cui sono investiti (sentenze del 27 giugno 1991,
Mecanarte, C‑348/89, Racc. pag. I‑3277, punto 44, e del 5 ottobre 2010,
Elchinov, C‑173/09, Racc. pag. I‑8889, punto 26).
65 L’articolo
267 TFUE conferisce dunque ai giudici nazionali la facoltà – ed
eventualmente impone loro l’obbligo – di effettuare un rinvio
pregiudiziale qualora essi constatino, d’ufficio o su domanda di parte,
che il merito della controversia implica la soluzione di una questione
ricadente sotto le previsioni del primo comma dell’articolo sopra citato
(sentenze del 10 luglio 1997, Palmisani, C‑261/95, Racc. pag. I‑4025,
punto 20, e del 21 luglio 2011, Kelly, C‑104/10, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 61). Per tale motivo, il fatto che le parti del
giudizio a quo non abbiano prospettato, dinanzi al giudice del rinvio,
una problematica attinente al diritto dell’Unione non osta a che la
Corte possa essere adita da detto giudice (sentenze del 16 giugno 1981,
Salonia, 126/80, Racc. pag. 1563, punto 7, e dell’8 marzo 2012, Huet,
C‑251/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).
66 Infatti,
il rinvio pregiudiziale si fonda su un dialogo tra giudici, il cui
avvio dipende interamente dalla valutazione operata dal giudice
nazionale in merito alla rilevanza e alla necessità del rinvio stesso
(sentenze del 16 dicembre 2008, Cartesio, C‑210/06, Racc. pag. I‑9641,
punto 91, e del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08,
Racc. pag. I‑10847, punto 29).
67 Inoltre,
l’esistenza di una norma procedurale nazionale non può rimettere in
discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali, di investire la
Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano
dubbi, come nell’odierno procedimento principale, in merito
all’interpretazione del diritto dell’Unione (sentenze Elchinov, cit.,
punto 25, e del 20 ottobre 2011, Interedil, C‑396/09, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 35).
68 Pertanto,
una norma di diritto nazionale in virtù della quale le valutazioni
formulate da un organo giurisdizionale superiore vincolano un altro
giudice nazionale non può privare quest’ultimo della facoltà di
sottoporre alla Corte questioni riguardanti l’interpretazione del
diritto dell’Unione interessato da dette valutazioni in diritto.
Infatti, tale giudice, ove ritenga che la valutazione in diritto
compiuta nel grado superiore potrebbe indurlo ad emettere una decisione
contraria al diritto dell’Unione, deve essere libero di sottoporre alla
Corte le questioni costituenti per esso motivo di perplessità (sentenze
del 9 marzo 2010, ERG e a., C‑378/08, Racc. pag. I‑1919, punto 32,
nonché Elchinov, cit., punto 27).
69 In
tale ambito, occorre sottolineare che il giudice nazionale che abbia
esercitato la facoltà conferitagli dall’articolo 267 TFUE è vincolato,
ai fini della soluzione della controversia principale,
dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte
e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell’organo
giurisdizionale di grado superiore qualora ritenga, alla luce di detta
interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto
dell’Unione (sentenza Elchinov, cit., punto 30).
70 I
principi enunciati ai punti precedenti si impongono in egual maniera
nei confronti del giudice del rinvio per quanto riguarda la valutazione
in diritto espressa, nella presente fattispecie, dal giudice
costituzionale dello Stato membro di cui trattasi, dal momento che,
secondo una giurisprudenza consolidata, è inammissibile che norme di
diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, possano menomare
l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenze del 17 dicembre
1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Racc. pag. 1125, punto
3, e dell’8 settembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, Racc. pag. I‑8015,
punto 61). La Corte ha d’altronde già precisato che i suddetti principi
si applicano nei rapporti tra un giudice costituzionale e qualsiasi
altro giudice nazionale (sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli,
C‑188/10 e C‑189/10, Racc. pag. I‑5667, punti 41‑45)>
L'onere di allegazione in Cassazione in ordine alla inosservanza delle disposizioni CEDU - Istruzioni per l'uso
<Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la parte che deduce
l’inosservanza in proprio danno delle disposizioni della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (nella specie, gli artt. 6 e 14), ha
l’onere di indicare la regola desumibile dalla Convenzione o dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in casi
analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si sia
discostato dai parametri della Convenzione, indicando gli elementi
concreti di analogia tra il proprio caso e gli altri nei quali in sede
europea siano stati applicati i parametri più adeguati e comunque più
favorevoli che invoca.>
Così la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 76 del 7 gennaio 2014.
questo il link temporaneo dove reperire il testo della sentenza
Così la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 76 del 7 gennaio 2014.
questo il link temporaneo dove reperire il testo della sentenza
mercoledì 5 marzo 2014
mercoledì 19 febbraio 2014
Nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione che la Costituzione affida alla Corte di cassazione NON INCLUDE la funzione di finale verifica della conformità di quelle decisioni al diritto dell'Unione europea
Così in buona sostanza ha affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2403/2014.
Si legge infatti che <La tesi, prospettata dal ricorrente, di una funzione di nomofilachia della Corte di cassazione estesa fino a comprendere l'esercizio di un sindacato sull'osservanza, da parte del giudice amministrativo, della giurisprudenza della Corte di giustizia o dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, non tiene conto della circostanza che - fermo il compito affidato dalla Costituzione alle Sezioni Unite della Cassazione di verificare il mantenimento delle varie giurisdizioni speciali, compreso il Consiglio di Stato, nei limiti dei loro poteri e delle loro competenze - nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato, alle sue sezioni e all'adunanza plenaria, quale giudice di ultima istanza ai sensi dell'art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 234 TCE), garantire, nello specifico ordinamento di settore, la compatibilità del diritto interno a quello dell'Unione, anche e soprattutto attraverso l'operazione interpretativa del diritto eurounitario, originario e derivato, svolta dalla Corte di giustizia, all'uopo sollecitata, se del caso, mediante il meccanismo della questione pregiudiziale, e così contribuire alla formazione dello jus commune europaeum.>
Si legge infatti che <La tesi, prospettata dal ricorrente, di una funzione di nomofilachia della Corte di cassazione estesa fino a comprendere l'esercizio di un sindacato sull'osservanza, da parte del giudice amministrativo, della giurisprudenza della Corte di giustizia o dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, non tiene conto della circostanza che - fermo il compito affidato dalla Costituzione alle Sezioni Unite della Cassazione di verificare il mantenimento delle varie giurisdizioni speciali, compreso il Consiglio di Stato, nei limiti dei loro poteri e delle loro competenze - nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato, alle sue sezioni e all'adunanza plenaria, quale giudice di ultima istanza ai sensi dell'art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 234 TCE), garantire, nello specifico ordinamento di settore, la compatibilità del diritto interno a quello dell'Unione, anche e soprattutto attraverso l'operazione interpretativa del diritto eurounitario, originario e derivato, svolta dalla Corte di giustizia, all'uopo sollecitata, se del caso, mediante il meccanismo della questione pregiudiziale, e così contribuire alla formazione dello jus commune europaeum.>
Ciò posto la Cassazione ha osservato che <Certo, può accadere che la decisione del giudice
amministrativo di ultima istanza contenga una violazione del
diritto comunitario in pregiudizio di situazioni giuridiche
soggettive protette dal diritto dell'Unione.
Ma
il principio di effettività della tutela in presenza di danni
causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario imputabili
al giudice amministrativo di ultima istanza non impone nè di
riaprire quella controversia ormai definitivamente giudicata negli
aspetti di merito nè di attribuire alla parte soccombente un nuovo
grado di impugnazione dinanzi al giudice regolatore della
giurisdizione al fine di rimediare ad un errore che, pur
"sufficientemente caratterizzato", non si traduca in uno
sconfinamento dai limiti della giurisdizione devoluta al giudice
amministrativo. L'ordinamento conosce infatti, là dove la violazione
del diritto comunitario sia grave e manifesta, altri strumenti di
tutela, secondo una logica di compensazione solidaristica (cfr. Corte
di giustizia, sentenza 30 settembre 2003, nel procedimento C-224/01,
Kobler e Repubblica d'Austria; Corte di giustizia, sentenza 13 giugno
2006, nel procedimento C-173/03, Traghetti del Mediterraneo s.p.a.,
in liquidazione, contro Repubblica italiana; Corte di giustizia,
sentenza 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, Commissione europea
contro Repubblica italiana)>
martedì 11 febbraio 2014
non esiste un principio generale per il quale non possa essere fatto valere in via di azione ciò che non possa essere fatto valere in altro processo in via di eccezione per effetto di preclusioni processuali
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26858/2013 ha affermato come in via generale <non esiste un principio generale per il quale non possa essere fatto
valere in via di azione ciò che non possa essere fatto valere in
altro processo in via di eccezione per effetto di preclusioni
processuali>.
Ciò posto ha altresì osservato come <il potere di rilevare fatti impeditivi compete esclusivamente alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) soltanto nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva e non certo nel caso di specie, nel quale è onere dell'attore che agisce in riduzione indicare le donazioni ricevute da imputare alla legittima), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. S.U. 3/2/1998 n. 1099)>.
Nella fattispecie concreta ha dunque concluso che <L'eccezione per la quale l'attrice che agisce in riduzione ha ricevuto donazioni in vita da imputare alla legittima costituisce eccezione in senso lato e come tale il suo rilievo di ufficio non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe vanificato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. S.U. 7/5/2013 n. 10531 Ord.)>
Ciò posto ha altresì osservato come <il potere di rilevare fatti impeditivi compete esclusivamente alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) soltanto nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva e non certo nel caso di specie, nel quale è onere dell'attore che agisce in riduzione indicare le donazioni ricevute da imputare alla legittima), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. S.U. 3/2/1998 n. 1099)>.
Nella fattispecie concreta ha dunque concluso che <L'eccezione per la quale l'attrice che agisce in riduzione ha ricevuto donazioni in vita da imputare alla legittima costituisce eccezione in senso lato e come tale il suo rilievo di ufficio non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe vanificato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. S.U. 7/5/2013 n. 10531 Ord.)>
mercoledì 27 novembre 2013
DIFENSORE NEL PROCESSO PENALE E NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PUBBLICATA LA DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6
novembre 2013 - L294 è stata pubblicata la Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2013.
La Direttiva è relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
La Direttiva è entrata in vigore il 26 novembre 2013 e dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 27 novembre 2016.
per leggere il testo della direttiva clicca qui sopra
La Direttiva è relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
La Direttiva è entrata in vigore il 26 novembre 2013 e dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 27 novembre 2016.
per leggere il testo della direttiva clicca qui sopra
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