Così la Suprema Corte di Cassazione II^ Sezione con la sentenza n. 677 ud. 10/10/2014 - deposito del 12/01/2015:
<In tema di ricorso per cassazione va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile; ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati posto che anche in sede penale è preclusa al giudica di ligittimità l'esame diretto degli atti del processo>
martedì 10 febbraio 2015
mercoledì 7 gennaio 2015
SOLO TENTATIVO di FURTO se vi sono apparati di rilevazione automatica del movimento della merce o dipendenti addetti alla sorveglianza
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 52117 depositata il 16/12/2014 hanno affermato il seguente principio di diritto: "il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata,
esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona
offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze
dell'ordine presenti in loco,), sia mediante appositi apparati di
rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente
intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione,
impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo
stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure
momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della
refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo
diretto del soggetto passivo".
Questo perchè "... appare difficilmente confutabile - e il
dato deve ritenersi acquisito per generale consenso e in carenza di
veruna apprezzabile obiezione - che l'impossessamento del soggetto
attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria
del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva
disponibilità della refurtiva da parte dell'agente.
Sicchè,
laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e
immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato
in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente
appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto
passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione
del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del
tentativo.
La conclusione riceve conforto
dalla considerazione dell'oggetto giuridico del reato alla luce del
principio di offensività.
In tale
prospettiva, di recente valorizzata quale canone ermeneutico di
ricostruzione dei "singoli tipi di reato" da Sez. U, n. 40354 del
18/07/2013, Sciuscio, il fondamento della giustapposizione tra il
delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime
sanzionatorio) risiede nella compromissione dell'interesse protetto
dalla norma incriminatrice.
Affatto coerente
risulta, pertanto, l'aggancio della consumazione del furto alla
completa rescissione (anche se istantanea) della "signoria che sul
bene esercitava il detentore", come esattamente individuato dalla
citata sentenza n. 8445 del 2013, Niang. Mentre, di converso, se lo
sviluppo dell'azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita
del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, è per
vero confacente, alla stregua del parametro della
offensività, la qualificazione della condotta in termini di
tentativo."
lunedì 24 novembre 2014
L'INCIDENZA DEL PATTEGGIAMENTO SUL GENERALE ISTITUTO DELLA INEFFICACIA DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO COMPIUTI DAL COLPEVOLE IN TEMPO SUCCESSIVO AL REATO
La Cassazione con la sentenza n. 23158 del 31/10/2014 ha affermato che <attesa la sua duplice funzione pubblicistica di sanzione del reato e di tutela patrimoniale della vittima di esso, l'inefficacia comminata dall'art. 192 del codice penale per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dopo la commissione del reato - inefficacia che presuppone un reato, un danneggiato dal reato ed un colpevole, ma non necessariamente un condannato - colpisce anche quelli posti inessere da chi abbia patteggiato la pena e può essere fatta valere pure dinanzi al giudice civile, prevalendo la equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna e benchè essa non abbia, ad alcun altro effetto, efficacia diretta nei giudizi civili>
martedì 11 novembre 2014
LA SERVITU' DI PARCHEGGIO NON E' CONFIGURABILE
Così la Corte di Cassazione - II^ Sezione - con la sentenza 23708 del 06/11/2014.
Per la Suprema Corte il parcheggio di autovettura costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la REALITAS intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente il peso. La mera COMMODITAS di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo, anche se numericamente limitate, non può in alcun modo integrare gli estremi dell'utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa in un vantaggio personale dei proprietari.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che il contratto a favore di terzo contenuto nell'atto di compravendita o comunque il riconoscimento di una sussistente servitù di parcheggio deve considerarsi NULLO per impossibiltà dell'oggetto, nullità peraltro che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità ai sensi dell'art. 1421 cc.
lunedì 20 ottobre 2014
Per la CORTE COSTITUZIONALE è arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito
Qui di seguito parte della sentenza della Corte Costituzionale (228/2014):
*La norma sottoposta alla questione di legittimità costituzionale*
<Con ordinanza del 10 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi» per i seguenti motivi:
<Nel merito la questione è fondata in riferimento alle censure di cui agli artt. 3 e 53 Cost., con conseguente assorbimento di quelle relative agli artt. 24 e 111 Cost.
*La norma sottoposta alla questione di legittimità costituzionale*
<Con ordinanza del 10 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).
La norma dispone che i dati ed elementi trasmessi su
richiesta (ex art. 32, comma 1, numero 7, del d.P.R. n. 600 del 1973),
rilevati direttamente (ex art. 33, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del
1973) ovvero nei controlli relativi alle imposte sulla produzione o
consumo [ex art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative)] sono posti a base delle rettifiche e
degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo
d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha
tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non hanno
rilevanza a tal fine. Prevede, poi, che i prelevamenti o gli importi
riscossi nell’ambito delle predette operazioni sono posti come ricavi o
compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi
assoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica i
soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture
contabili.
La presunzione disciplinata da tale ultima parte della
norma nella sua originaria formulazione (limitata ai «ricavi»)
interessava unicamente gli imprenditori, l’art. 1 della legge n. 311 del
2004 (inserendo anche i «compensi») ne ha poi esteso l’ambito operativo
ai lavoratori autonomi.>La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi» per i seguenti motivi:
<Nel merito la questione è fondata in riferimento alle censure di cui agli artt. 3 e 53 Cost., con conseguente assorbimento di quelle relative agli artt. 24 e 111 Cost.
4.– Anche se le figure dell’imprenditore e del
lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come
nel diritto comunitario, esistono specificità di quest’ultima categoria
che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista
dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il
prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta
produttivo di un ricavo.
Secondo tale doppia correlazione, in assenza di
giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata
utilizzata per l’acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di
fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi
venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati.
Il fondamento economico-contabile di tale meccanismo è
stato ritenuto da questa Corte (sentenza n. 225 del 2005) congruente con
il fisiologico andamento dell’attività imprenditoriale, il quale è
caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e
servizi in vista di futuri ricavi.
L’attività svolta dai lavoratori autonomi, al contrario,
si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la
marginalità dell’apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi
differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi,
sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura
intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali.
4.1.– Si aggiunga che la non ragionevolezza della
presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che
peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo
gli indirizzi dell’Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un
sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente
si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica
promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.
4.2.– Peraltro, l’esigenza di combattere un’evasione
fiscale ritenuta rilevante nel settore trova una risposta nella recente
produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari. ... omissis ...
La tracciabilità del danaro, oltre ad essere uno
strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita,
persegue il dichiarato fine di contrastare l’evasione o l’elusione
fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti
che si possono prestare ad operazioni “in nero”.
5.– Pertanto nel caso di specie la presunzione è lesiva
del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva,
essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti
correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad
un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che
questo a sua volta sia produttivo di un reddito.>
venerdì 17 ottobre 2014
IVA COMUNITARIA - ecco i criteri per individuare una STABILE ORGANIZZAZIONE
Così la Corte di Giustiza con la sentenza 16ottobre 2014 nella causa C-605/12:
<Un primo soggetto passivo con sede della propria attività economica in uno Stato membro, che benefici di servizi forniti da un secondo soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, dev’essere considerato titolare, in quest’altro Stato membro, di una «stabile organizzazione», ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, ai fini dell’accertamento del luogo di imposizione dei servizi stessi, qualora tale organizzazione sia caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, che le consenta di ricevere le prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.>
<Un primo soggetto passivo con sede della propria attività economica in uno Stato membro, che benefici di servizi forniti da un secondo soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, dev’essere considerato titolare, in quest’altro Stato membro, di una «stabile organizzazione», ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, ai fini dell’accertamento del luogo di imposizione dei servizi stessi, qualora tale organizzazione sia caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, che le consenta di ricevere le prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.>
lunedì 29 settembre 2014
Le SEZIONI UNITE e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti
Ecco il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19881/2014 in merito al vizio di motivazione censurabile:
" a) La riformulazione dell'art. 360,
n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134,
secondo cui è deducibile esclusivamente l'<<omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti>>, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come
riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in
sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale
denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza
della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e
prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si
esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di
"sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto
materiale e grafico" , nella "motivazione apparente", nel "contrasto
irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile".
b) Il nuovo testo del n. 5)
dell'art. dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un
vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se
esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
c) L'omesso esame di elementi
istruttori non integra di per se vizio di omesso esame di un fatto
decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie.
d) La parte ricorrente dovrà
indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366,
primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il
"dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il
"come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato
oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto
stesso".
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