La Corte di Cassazione con la sentenza 6855 depositata il 03/04/2015 ha affermato che:
<sembra a questo Collegio assai più coerente, ..., affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libero e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra i conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli).
Va per di più considerata la condizione del coniuge, che si vorrebbe nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura confiderebbe, all'evidenza, nell'esonero definitivo da ogni obbligo.>
Pertanto viene escluso il fenomeno della quiescenza del diritto all'assegno nel caso di convivenza costituente un vero e proprio rapporto di famiglia di fatto intrapreso dall'ex coniuge, dovendosi invece ritenere definitiva la cessazione dell'obbligo.
mercoledì 15 aprile 2015
lunedì 23 marzo 2015
I LIMITI DELL'EFFETTO RETROATTIVO DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Come ha avuto modo di affermare recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2015
<Questa Corte ha già chiarito (sentenze n. 49 del 1970, n. 58
del 1967 e n. 127 del 1966) che l’efficacia retroattiva delle pronunce
di illegittimità costituzionale è (e non può non essere) principio
generale valevole nei giudizi davanti a questa Corte; esso, tuttavia,
non è privo di limiti.
Anzitutto è pacifico che l’efficacia delle sentenze di
accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni
giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti».
Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti
giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n.
127 del 1966). Pertanto, il principio della retroattività «vale […]
soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di
quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata
invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n.
1 del 2014). In questi casi, l’individuazione in concreto del limite
alla retroattività, dipendendo dalla specifica disciplina di settore –
relativa, ad esempio, ai termini di decadenza, prescrizione o
inoppugnabilità degli atti amministrativi – che precluda ogni ulteriore
azione o rimedio giurisdizionale, rientra nell’ambito dell’ordinaria
attività interpretativa di competenza del giudice comune (principio
affermato, ex plurimis, sin dalle sentenze n. 58 del 1967 e n. 49 del
1970).
Inoltre, come il limite dei «rapporti esauriti» ha
origine nell’esigenza di tutelare il principio della certezza del
diritto, così ulteriori limiti alla retroattività delle decisioni di
illegittimità costituzionale possono derivare dalla necessità di
salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti
risulterebbero irreparabilmente sacrificati. In questi casi, la loro
individuazione è ascrivibile all’attività di bilanciamento tra valori di
rango costituzionale ed è, quindi, la Corte costituzionale – e solo
essa – ad avere la competenza in proposito.
Una simile graduazione degli effetti temporali delle
dichiarazioni di illegittimità costituzionale deve ritenersi coerente
con i principi della Carta costituzionale: in tal senso questa Corte ha
operato anche in passato, in alcune circostanze sia pure non del tutto
sovrapponibili a quella in esame (sentenze n. 423 e n. 13 del 2004, n.
370 del 2003, n. 416 del 1992, n. 124 del 1991, n. 50 del 1989, n. 501 e
n. 266 del 1988).
Il compito istituzionale affidato a questa Corte
richiede che la Costituzione sia garantita come un tutto unitario, in
modo da assicurare «una tutela sistemica e non frazionata» (sentenza n.
264 del 2012) di tutti i diritti e i principi coinvolti nella decisione.
«Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno
dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre
situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»: per
questo la Corte opera normalmente un ragionevole bilanciamento dei
valori coinvolti nella normativa sottoposta al suo esame, dal momento
che «[l]a Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche
e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole
bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di
assolutezza per nessuno di essi» (sentenza n. 85 del 2013).
Sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole
bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti a determinare la
scelta della tecnica decisoria usata dalla Corte: così come la decisione
di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni
aspetti della disposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad
esempio nelle pronunce manipolative – similmente la modulazione
dell’intervento della Corte può riguardare la dimensione temporale della
normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di
illegittimità costituzionale sul piano del tempo.
Del resto, la comparazione con altre Corti
costituzionali europee – quali ad esempio quelle austriaca, tedesca,
spagnola e portoghese – mostra che il contenimento degli effetti
retroattivi delle decisioni di illegittimità costituzionale rappresenta
una prassi diffusa, anche nei giudizi in via incidentale,
indipendentemente dal fatto che la Costituzione o il legislatore abbiano
esplicitamente conferito tali poteri al giudice delle leggi.
Una simile regolazione degli effetti temporali deve ritenersi consentita anche nel sistema italiano di giustizia costituzionale.
Essa non risulta inconciliabile con il rispetto del
requisito della rilevanza, proprio del giudizio incidentale (sentenza n.
50 del 1989). Va ricordato in proposito che tale requisito opera
soltanto nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità
della questione, ma non anche nei confronti della Corte ad quem al fine
della decisione sulla medesima. In questa chiave, si spiega come mai, di
norma, la Corte costituzionale svolga un controllo di mera plausibilità
sulla motivazione contenuta, in punto di rilevanza, nell’ordinanza di
rimessione, comunque effettuato con esclusivo riferimento al momento e
al modo in cui la questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata. In questa prospettiva si spiega, ad esempio,
quell’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la
sindacabilità costituzionale delle norme penali di favore anche nelle
ipotesi in cui la pronuncia di accoglimento si rifletta soltanto «sullo
schema argomentativo della sentenza penale assolutoria, modificandone la
ratio decidendi […], pur fermi restando i pratici effetti di essa»
(sentenza n. 148 del 1983, ripresa sul punto dalla sentenza n. 28 del
2010).
Né si può dimenticare che, in virtù della declaratoria
di illegittimità costituzionale, gli interessi della parte ricorrente
trovano comunque una parziale soddisfazione nella rimozione, sia pure
solo pro futuro, della disposizione costituzionalmente illegittima.
Naturalmente, considerato il principio generale della
retroattività risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87
del 1953, gli interventi di questa Corte che regolano gli effetti
temporali della decisione devono essere vagliati alla luce del principio
di stretta proporzionalità. Essi debbono, pertanto, essere
rigorosamente subordinati alla sussistenza di due chiari presupposti:
l’impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i
quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una
decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione
degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario
per assicurare il contemperamento dei valori in gioco>
SOLO LA CORTE COSTITUZIONALE PUO' DUNQUE LIMITARE L'EFFICACIA RETROATTIVA DELLA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA' IN MERITO AI RAPPORTI NON ESAURITI
lunedì 9 marzo 2015
Sentenza copia/incolla? Non è nulla se ...
Con la sentenza n. 642 del 16/01/2015 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto:
<"Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti">
Nella sentenza si legge tra l'altro che <Il codice prevede infatti solo che il giudice assuma una decisione ed esponga poi le ragioni di tale decisione (coincidenti o meno che siano, in tutto o in parte, con quelle esposte da uno dei contendenti a sostegno delle proprie pretese), ma non prevede altresì che, in una sorta circolo vizioso, esponga anche i motivi per i quali abbia eventualmente condiviso le ragioni sostenute da una delle parti, posto che tali ragioni, se valide, sono idonee di per sé a sostenere la decisione assunta, senza che sia necessaria una ulteriore motivazione riguardante (non già le ragioni della decisione bensì) le ragioni per cui le suddette "ragioni della decisione" corrispondono a quelle esposte da una delle parti a sostegno delle proprie pretese.
Certo, è possibile che quanto affermato da una parte sia "contrastato" (in fatto e in diritto) dall'altra parte, ed in questo caso la sentenza nella quale il giudice si limitasse a riportare le ragioni esposte da una delle parti senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall'altra sarebbe censurabile se ed in quanto oggettivamente incompleta, non certo per la mancata esplicitazione dei motivi di adesione alle tesi di una delle parti né tanto meno per il solo fatto che la relativa motivazione risulta costituita dalla mera riproduzione del contenuto di un atto di parte.
L'unico problema reale di una motivazione siffatta sorge infatti solo se il contenuto dell'atto riportato a scopo motivazionale non è idoneo e sufficiente a sostenere la decisione. Esclusivamente in questo caso quindi, e solo per tale motivo, non per altri, la sentenza sarebbe censurabile.>
<"Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti">
Nella sentenza si legge tra l'altro che <Il codice prevede infatti solo che il giudice assuma una decisione ed esponga poi le ragioni di tale decisione (coincidenti o meno che siano, in tutto o in parte, con quelle esposte da uno dei contendenti a sostegno delle proprie pretese), ma non prevede altresì che, in una sorta circolo vizioso, esponga anche i motivi per i quali abbia eventualmente condiviso le ragioni sostenute da una delle parti, posto che tali ragioni, se valide, sono idonee di per sé a sostenere la decisione assunta, senza che sia necessaria una ulteriore motivazione riguardante (non già le ragioni della decisione bensì) le ragioni per cui le suddette "ragioni della decisione" corrispondono a quelle esposte da una delle parti a sostegno delle proprie pretese.
Certo, è possibile che quanto affermato da una parte sia "contrastato" (in fatto e in diritto) dall'altra parte, ed in questo caso la sentenza nella quale il giudice si limitasse a riportare le ragioni esposte da una delle parti senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall'altra sarebbe censurabile se ed in quanto oggettivamente incompleta, non certo per la mancata esplicitazione dei motivi di adesione alle tesi di una delle parti né tanto meno per il solo fatto che la relativa motivazione risulta costituita dalla mera riproduzione del contenuto di un atto di parte.
L'unico problema reale di una motivazione siffatta sorge infatti solo se il contenuto dell'atto riportato a scopo motivazionale non è idoneo e sufficiente a sostenere la decisione. Esclusivamente in questo caso quindi, e solo per tale motivo, non per altri, la sentenza sarebbe censurabile.>
martedì 10 febbraio 2015
Per la Cassazione la AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO si applica anche in sede penale.
Così la Suprema Corte di Cassazione II^ Sezione con la sentenza n. 677 ud. 10/10/2014 - deposito del 12/01/2015:
<In tema di ricorso per cassazione va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile; ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati posto che anche in sede penale è preclusa al giudica di ligittimità l'esame diretto degli atti del processo>
<In tema di ricorso per cassazione va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile; ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati posto che anche in sede penale è preclusa al giudica di ligittimità l'esame diretto degli atti del processo>
mercoledì 7 gennaio 2015
SOLO TENTATIVO di FURTO se vi sono apparati di rilevazione automatica del movimento della merce o dipendenti addetti alla sorveglianza
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 52117 depositata il 16/12/2014 hanno affermato il seguente principio di diritto: "il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata,
esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona
offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze
dell'ordine presenti in loco,), sia mediante appositi apparati di
rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente
intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione,
impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo
stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure
momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della
refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo
diretto del soggetto passivo".
Questo perchè "... appare difficilmente confutabile - e il
dato deve ritenersi acquisito per generale consenso e in carenza di
veruna apprezzabile obiezione - che l'impossessamento del soggetto
attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria
del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva
disponibilità della refurtiva da parte dell'agente.
Sicchè,
laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e
immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato
in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente
appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto
passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione
del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del
tentativo.
La conclusione riceve conforto
dalla considerazione dell'oggetto giuridico del reato alla luce del
principio di offensività.
In tale
prospettiva, di recente valorizzata quale canone ermeneutico di
ricostruzione dei "singoli tipi di reato" da Sez. U, n. 40354 del
18/07/2013, Sciuscio, il fondamento della giustapposizione tra il
delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime
sanzionatorio) risiede nella compromissione dell'interesse protetto
dalla norma incriminatrice.
Affatto coerente
risulta, pertanto, l'aggancio della consumazione del furto alla
completa rescissione (anche se istantanea) della "signoria che sul
bene esercitava il detentore", come esattamente individuato dalla
citata sentenza n. 8445 del 2013, Niang. Mentre, di converso, se lo
sviluppo dell'azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita
del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, è per
vero confacente, alla stregua del parametro della
offensività, la qualificazione della condotta in termini di
tentativo."
lunedì 24 novembre 2014
L'INCIDENZA DEL PATTEGGIAMENTO SUL GENERALE ISTITUTO DELLA INEFFICACIA DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO COMPIUTI DAL COLPEVOLE IN TEMPO SUCCESSIVO AL REATO
La Cassazione con la sentenza n. 23158 del 31/10/2014 ha affermato che <attesa la sua duplice funzione pubblicistica di sanzione del reato e di tutela patrimoniale della vittima di esso, l'inefficacia comminata dall'art. 192 del codice penale per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dopo la commissione del reato - inefficacia che presuppone un reato, un danneggiato dal reato ed un colpevole, ma non necessariamente un condannato - colpisce anche quelli posti inessere da chi abbia patteggiato la pena e può essere fatta valere pure dinanzi al giudice civile, prevalendo la equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna e benchè essa non abbia, ad alcun altro effetto, efficacia diretta nei giudizi civili>
martedì 11 novembre 2014
LA SERVITU' DI PARCHEGGIO NON E' CONFIGURABILE
Così la Corte di Cassazione - II^ Sezione - con la sentenza 23708 del 06/11/2014.
Per la Suprema Corte il parcheggio di autovettura costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la REALITAS intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente il peso. La mera COMMODITAS di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo, anche se numericamente limitate, non può in alcun modo integrare gli estremi dell'utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa in un vantaggio personale dei proprietari.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che il contratto a favore di terzo contenuto nell'atto di compravendita o comunque il riconoscimento di una sussistente servitù di parcheggio deve considerarsi NULLO per impossibiltà dell'oggetto, nullità peraltro che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità ai sensi dell'art. 1421 cc.
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