Stralcio Segnalazione S1378 - dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 05 dicembre 2012
"LIBERE PROFESSIONI
Da molti anni, la riforma delle libere professioni è al centro del dibattito, in ragione del ruolo cruciale che tali attività rivestono per la competitività delle imprese e del sistema economico tutto. L’Autorità ha piena consapevolezza degli interessi fondamentali del singolo e della collettività spesso collegati ai servizi professionali, nonché del contributo di molte attività professionali alla diffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’interesse della competitività del Paese. Per tali ragioni, l’Autorità non disconosce le peculiarità che connotano tali attività né intende perseguire alcuna impropria assimilazione delle libere professioni alle attività commerciali. L’Autorità ritiene tuttavia che i principi concorrenziali possano essere applicati, anche in tale settore, in modo compatibile con le esigenze di protezione sociale e di tutela dei rilevanti interessi pubblici ad esso sottesi e che una maggiore ispirazione del quadro regolamentare ai suddetti principi possa arrecare benefici stimoli al settore e, di riflesso, all’intera collettività.
In tale ottica, significativi passi in avanti sono stati certamente compiuti dal legislatore in accoglimento di misure da tempo proposte dall’Autorità. Si fa riferimento, in particolare, alle novità introdotte dall’art. 3 D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011, dall’art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità) e dall’art. 33 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011. Non può, pertanto, che esprimersi apprezzamento con riguardo i) alla prevista riforma degli ordini professionali in senso pro-
competitivo ii) alla soppressione del riferimento alle tariffe, iii) alla riduzione della durata del tirocinio, iv) alla fissazione esplicita del termine massimo entro cui decadranno le norme degli ordinamenti professionali in contrasto con le nuove disposizioni; v) alla esplicita ammissione della possibilità di ricorrere alla forma societaria secondo i modelli regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile.
Restano tuttavia ancora delle criticità che urge superare perchè del tutto anacronistiche, prive di giustificazione e all’origine di rilevanti inefficienze nel settore che impattano negativamente sulla competitività dell’intero sistema. La prossima emanazione di un d.P.R. per la riforma degli ordinamenti professionali (ex art. 3, comma, 5, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011) costituisce la più corretta sede per rimuovere le incrostazioni regolatorie che tuttora residuano nel settore, e nel quale l’Autorità ritiene che possano trovare spazio le misure di seguito indicate, relative ai tariffari, alla separazione delle attività di gestione degli albi da quelle di verifica disciplinare, all’incremento della pianta organica dei notai e comunque al suo completamento, alle riserve di attività ed ai regimi di incompatibilità" nota 23
Nella nota 23 l'AGCM richiama la propria segnalazione AS 223 del 12 dicembre 2001 avente ad oggetto <Iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti statali con contratto part-time.>
lunedì 9 gennaio 2012
martedì 27 dicembre 2011
La Cassazione iscrive gli abogados
Importante sentenza della Cassazione n. 28340/2011!
La procedura di stabilimento-integrazione fissata dalla direttiva 98/5/Ce, attuata con il Dlgs 96/2001, trova piena attuazione.
La procedura di stabilimento-integrazione fissata dalla direttiva 98/5/Ce, attuata con il Dlgs 96/2001, trova piena attuazione.
mercoledì 7 dicembre 2011
Con il nuovo articolo 21-bis L. 287/1990 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può intervenire sugli atti aministrativi che determinano distorsioni della concorrenza
"21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione
delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere
motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni
riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta
giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può
presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i
successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
"21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
martedì 24 maggio 2011
L'accesso alla professione notarile non può essere riservato ai soli cittadini dello stato membro
Per la Corte di Giustizia le attività notarili in Belgio, Germania, Grecia, Francia, Lussemburgo e Austria non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45 del Trattato CE.
Ciò posto il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa di tali Stati per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza e dunque vietata ai sensi dell'art. 43 CE.
Per leggere la sentenza per esteso della causa C-47/08 vai al seguente link:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=47%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Ciò posto il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa di tali Stati per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza e dunque vietata ai sensi dell'art. 43 CE.
Per leggere la sentenza per esteso della causa C-47/08 vai al seguente link:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=47%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
domenica 15 maggio 2011
PART TIME - IL TRIBUNALE DI TRENTO DISAPPLICA L'ART. 16 L 183/10
Il Tribunale di Trento - Giudice del Lavoro - con l'ordinanza del 4 maggio 2011 ha DISAPPLICATO l'art. 16 Legge 183/2010 per contrasto con la direttiva n. 97/81/CE.
Il Tribunale di Trento ha altresì ritenuto che la norma in oggetto confligge anche con l'art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che sancisce la volontarietà di ogni prestazione lavorativa.
http://www.avvocati-part-time.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1915:dipendenti-pupplici-in-part-time-su-wwwconcorrenzaeavvocaturaningcom-ce-il-gruppo-qarticolo-16q&catid=1:tutte-le-notizie&Itemid=2
Il Tribunale di Trento ha altresì ritenuto che la norma in oggetto confligge anche con l'art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che sancisce la volontarietà di ogni prestazione lavorativa.
http://www.avvocati-part-time.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1915:dipendenti-pupplici-in-part-time-su-wwwconcorrenzaeavvocaturaningcom-ce-il-gruppo-qarticolo-16q&catid=1:tutte-le-notizie&Itemid=2
lunedì 18 ottobre 2010
AL MATTONCINO LEGO NEGATA LA REGISTRAZIONE COME MARCHIO COMUNITARIO
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 14 settembre 2010 nella causa C-48/09 ha confermato la decisione datata 12 novembre 2008 del Tribunale nella causa T-270/06 per cui il mattoncino LEGO non può essere registrato come marchio comunitario.
Per i giudici dell'Unione Europea si tratta di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
sentenza per esteso su www.curia.europa.eu
Per i giudici dell'Unione Europea si tratta di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
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