mercoledì 27 febbraio 2013

Uno Stato membro può imporre, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia di natura penale.

La Corte di Giustizia con la sentenza C-617/10 ha così dichiarato

"1)      Il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di imposta sul valore aggiunto, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia di natura penale, circostanza che dev’essere verificata dal giudice nazionale.
2)      Il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale.
Il diritto dell’Unione osta a una prassi giudiziaria che subordina l’obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che essa priva il giudice nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, la compatibilità di tale disposizione con la Carta medesima."

Per la sentenza in esteso http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134202&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2512391

venerdì 25 gennaio 2013

Anche il giudice nazionale del rinvio ha l'obbligo a sottoporre d'ufficio alla CGE una domanda di pronuncia pregiudiziale


Così la sentenza della CGE nella causa 416/10
<L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, come l’odierno giudice del rinvio, ha l’obbligo di sottoporre d’ufficio alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale anche quando esso statuisca su rinvio a seguito dell’annullamento della sua prima decisione ad opera del giudice costituzionale dello Stato membro interessato e una norma nazionale gli imponga di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa da quest’ultimo giudice>

Clicca per il testo integrale 

giovedì 3 gennaio 2013

Dubbi di costituzionalità sulla riforma dell'ordinamento forense

Ecco alcuni dubbi di costituzionalità della riforma dell'ordinamento forense:
1) la previsione all'articolo 41, comma 11, in punto retribuzione retribuzione a favore dei praticanti avvocati nei primi sei mesi di tirocinio, viola l'art. 35 Cost. e, dato il diverso trattamento per il caso di pratica presso enti pubblici ed Avvocatura dello Stato, l'art. 3 Cost. (vedi, nel corso della seduta 366 del 26/11/2012 della Commissione Lavoro del Senato, gli interventi dei Sen. Ichino, Castro, Cristina De Luca, Passoni, e del Presidente della Commissione Giuliano, i quali, inoltre, hanno rilevato la contraddizione -incostituzionalità per disparità di trattamento- con quanto stabilito in tema di apprendistato nel decreto legislativo del 14 settembre 2011 e confermato nella legge n. 92 sul mercato del lavoro. Vedi altresì il parere della detta Commissione Lavoro) ?
2) la istituzione legislativa del CNF come giudice speciale "nuovo" (per snaturamento della precedente attribuzione giurisdizionale), viola l'art. 102 della Costituzione (che al secondo comma prevede che non possono essere istituiti giudici speciali)?
3) viola l'art. 111, comma 2, della Costituzione per cui "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale", e la VI disposizione transitoria della Costituzione che prevede che si debba procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione precostituzionali -tra i quali, appunto, il CNF- rispettando la Costituzione, l'istituzione del "nuovo" giudice speciale CNF (aggravata dal fatto che viene confermata nel CNF la promiscuità di ruoli, di natura amministrativa e giurisdizionale, rivestiti da tutti i singoli consiglieri, mentre tale promiscuità viene meno nei Consigli Nazionali delle professioni che non hanno natura di giudici della disciplina) ?
4) la previsione di ingiustificabili privilegi in tema di prova della continuità dell'esercizio della professione e di adempimento del dovere di formazione professionale a vantaggio dei parlamentari avvocati e dei membri degli organi legislativi rispetto a tutti gli altri avvocati viola l'art. 3 Cost. ?
5) viola gli artt. 33 e 3 della Costituzione la previsione all'art. 19 di un divieto di iscrizione all'albo forense per gli insegnanti delle scuole elementari ?
6) viola gli art. 4, 41, 97, 101, 102, 108, 111, 113, 138 della Costituzione la realizzazione di una organizzazione della professione di avvocato che concentra in unico ente pubblico non economico, il CNF, la rappresentanza istituzionale degli avvocati e il potere giurisdizionale, amministrativo e legislativo di settore?

martedì 16 ottobre 2012

Lo STARE DECISIS nell'interpretazione delle norme processuali

Così le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13620/2012:
<... pur non esistendo nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello stare decisis, essa costituisce, tuttavia, un valore immanente nell'ordinamento, per cui, soprattutto in tema di norme processuali, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, deve sempre preferirsi quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione.> (stralcio massima)
<... benchè non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa tuttavia costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente all'ordinamento, in vase alla quale non ci si può discostare da una interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione nomofilattica, senza delle forti ed apprezzabili ragioni giustificative.> (stralcio motivazioni)
<tale rilievo appare tanto più pertinente in materia di interpretazione di norme processuali ... dove l'esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza, non potendo l'utente del servizio giustizia essere esposto al rischio di frequenti modifiche degtli indirizzi giurisprudenziali con evidenti gravi ripercussioni sulla effettiva tutela dei propri diritti pur garantita dall'art. 24 della Costituzione; ...> (stralcio motivazione)

giovedì 11 ottobre 2012

I citttadini albanesi, sposati in Albania ma residenti in Italia, possono chiedere l'immediato scioglimento del matrimonio al Giudice Italiano

In base all'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova – la residenza abituale dei coniugi ...”
La Corte di Giustizia con la sentenza 29 novembre 2007 causa C-68/07 ha poi precisato che “Il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.”
Però, l' art. 31 comma 1 della legge 218/1995 prevede che
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.”
Secondo quanto emerge dalla normativa albanese in materia di famiglia l'ordinamento di detto Stato prevede l'istituto dello scioglimento del matrimonio senza richiedere una pronuncia precedente di separazione e contempla tre forma di divorzio: su comune accordo dei coniugi; per richiesta di uno dei coniugi; per interruzione della vita comune protrattasi da tre anni.
 

martedì 18 settembre 2012

Incompatibilità Avvocati - i limiti imposti dalle norme europee

La Corte di Giustizia con la sentenza C-225/09 ha indicato quali sono I LIMITI imposti ad un Stato Nazionale in punto restrizioni all'accesso della professione forense.

<... l’art. 8 della direttiva 98/5 dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti e che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro. >

Di seguito il link per leggere la sentenza integrale della CGE
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=c-225/09&td=ALL

Le incompatibilità reintroducende con il disegno di legge della Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense non sono necessarie nè proporzionali rispetto alla garanzia dell'autonomia degli avvocati o alla tutela dell'integrità del professionista

Ecco quanto espresso dall'AGCM con il parere AS 974, "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" pubblicato sul Bollettino n. 30 del 13 agosto 2012, in tema di incompatibilità:

<Pertanto, al fine di non determinare ingiustificate restrizioni concorrenziali, l’Autorità ribadisce che il regime di incompatibilità dovrebbe essere funzionale alla natura e alle caratteristiche dell’attività professionale e risultare necessario e proporzionato a salvaguardare l'autonomia dei soggetti che erogano le prestazioni nonché a tutelare l'integrità degli stessi, caratteri questi indispensabili per il corretto esercizio della professione. In questa ottica, non risultano necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell’autonomia degli avvocati o alla tutela dell’integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time, né appare giustificata l’imposizione del limite all’iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l’avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina. Eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti dallo svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, meno restrittivi della libertà di iniziativa economica, quali, ad esempio, le regole di correttezza professionale e i conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.>