Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6
novembre 2013 - L294 è stata pubblicata la Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2013.
La Direttiva è relativa al diritto di avvalersi di un difensore
nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato
d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della
privazione della libertà personale e al diritto delle persone private
della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità
consolari.
La Direttiva è entrata in vigore il 26
novembre 2013 e dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 27
novembre 2016.
per leggere il testo della direttiva clicca qui sopra
mercoledì 27 novembre 2013
giovedì 12 settembre 2013
la revoca con effetto retroattivo di un atto legittimo con il quale sono stati attribuiti dei diritti o analoghi vantaggi, è contraria ai principi giuridici generali
Così la Corte di Giustizia con la sentenza n. 159/82 confermava il principio espresso nella sentenza del 22 marzo 1961 cause 42 e 49/59.
clicca per leggere la sentenza integrale
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ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO PRIMA DELLO SCADERE DEI 60 GIORNI PREVISTO DALL'ART. 12 comma 7 L. 212/2000
Le Sezioni Unite con la sentenza n.18184 del 29 luglio 2013 , risolvendo un contrasto, hanno deciso che
l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione
dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12, comma 7, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrente dal rilascio al contribuente
della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta
l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che
ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
Nella sentenza tra l'altro si legge che a gran parte delle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) va attribuito il ruolo di espressione di principi immanenti nell'ordinamento tributario, già prima dell'entrata in vigore dello Statuto stesso, e quindi di criteri guida per orientare l'interprete nell'esegesi delle norme, anche anteriormente vigenti.
clicca per leggere la sentenza come riportata dal sito della corte di cassazione
Nella sentenza tra l'altro si legge che a gran parte delle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) va attribuito il ruolo di espressione di principi immanenti nell'ordinamento tributario, già prima dell'entrata in vigore dello Statuto stesso, e quindi di criteri guida per orientare l'interprete nell'esegesi delle norme, anche anteriormente vigenti.
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giovedì 27 giugno 2013
NELLA SIMULAZIONE RELATIVA L'ALIENANTE NON E' LITISCONSORTE NECESSARIO
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 11523 del 14 maggio 2013 hanno affermato il seguente principio di diritto:
<nella simulazione relativa della compravendita per
interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non è
litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il negozio è stato
integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel
giudizio>.
La Cassazione infatti ha osservato che <l'accertamento giudiziale e
il giudicato hanno la funzione di produrre effetti nella sfera
giuridico-patrimoniale delle parti, modificando (o confermando
definitivamente) il precedente assetto, ove lo stesso non abbia
questa finalità, perchè lascia invariati gli interessi di una parte (in
senso formale), non vi è la necessità inderogabile di far
partecipare questa parte al processo perchè così operando si
finirebbe per attribuire al giudicato un'efficacia erga omnes, di
natura meramente dichiarativa, diversa da quella derivante
dall'intangibilità così come definita nell'art. 2909 c.c..
Ed
è appunto questa la situazione che si verifica con riferimento
all'alienante quando il contratto sia stato eseguito e si discuta di
simulazione relativa per interposizione fittizia nella persona
dell'acquirente.>
lunedì 3 giugno 2013
CONVENZIONE CASSA FORENSE PER L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE - L'AGCM CONTRO UNA UNICA CONVENZIONE
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sollevato dubbi in merito alla eventuale stipulazione di una unica convenzione assicurativa con una unica compagnia senza aver posto in essere procedure di evidenza pubblica.
L'Autorità infatti afferma che <al fine di consentire il massimo confronto concorrenziale, la possibilità di stipulare convenzioni dovrebbe essere “aperta” a tutti gli operatori del mercato assicurativo che rispettino le caratteristiche richieste dalla Cassa.>
Clicca per leggere la segnalazione AS1047
L'Autorità infatti afferma che <al fine di consentire il massimo confronto concorrenziale, la possibilità di stipulare convenzioni dovrebbe essere “aperta” a tutti gli operatori del mercato assicurativo che rispettino le caratteristiche richieste dalla Cassa.>
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giovedì 30 maggio 2013
I LIMITI GENERALI ALLA EFFICACIA RETROATTIVA DELLE LEGGI PER LA CORTE COSTITUZIONALE
Così la Corte Costituzionale con la sentenza 103/2013
<Questa Corte ha ripetutamente affermato che il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006), e che «il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).>
Puoi leggere la sentenza per esteso premendo qui
<Questa Corte ha ripetutamente affermato che il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006), e che «il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).>
Puoi leggere la sentenza per esteso premendo qui
lunedì 20 maggio 2013
MEMENTO: Corte Costituzionale e Corte di Giustizia, due lingue diverse!
Nella sentenza n. 166/2012 la Corte Costituzionale afferma:
<5.2.– Anche in relazione all’asserito contrasto con l’art. 41 Cost., questa Corte ne ha escluso la sussistenza. I dipendenti pubblici (come rimarca la stessa Corte rimettente a motivo della ritenuta manifesta infondatezza delle questioni relative alla dedotta violazione del diritto comunitario) «non svolgono servizi configuranti un’attività economica e la loro attività non può essere considerata come quella di un’impresa». Sicché, la legge n. 339 del 2003 incide non tanto sulle modalità di organizzazione della professione forense in termini rispettosi dei princìpi di concorrenza, quanto sul modo di svolgere il servizio presso enti pubblici, ai fini del soddisfacimento dell’interesse generale all’esecuzione della prestazione di lavoro pubblico secondo canoni di imparzialità e buon andamento, oltre che ad un corretto esercizio della professione legale.>
Ma la Corte di Giustizia nella sentenza C-225/09 aveva avuto modo di stabilire:
<5.2.– Anche in relazione all’asserito contrasto con l’art. 41 Cost., questa Corte ne ha escluso la sussistenza. I dipendenti pubblici (come rimarca la stessa Corte rimettente a motivo della ritenuta manifesta infondatezza delle questioni relative alla dedotta violazione del diritto comunitario) «non svolgono servizi configuranti un’attività economica e la loro attività non può essere considerata come quella di un’impresa». Sicché, la legge n. 339 del 2003 incide non tanto sulle modalità di organizzazione della professione forense in termini rispettosi dei princìpi di concorrenza, quanto sul modo di svolgere il servizio presso enti pubblici, ai fini del soddisfacimento dell’interesse generale all’esecuzione della prestazione di lavoro pubblico secondo canoni di imparzialità e buon andamento, oltre che ad un corretto esercizio della professione legale.>
Ma la Corte di Giustizia nella sentenza C-225/09 aveva avuto modo di stabilire:
<33 La
ricevibilità della quarta questione pregiudiziale non è, del resto,
inficiata dall’argomento del governo ungherese secondo cui la legge
n. 339/2003, riguardando i dipendenti pubblici, non disciplina nessuna
delle situazioni di cui all’art. 8 della direttiva 98/5, che concerne
solo gli avvocati che lavorano in qualità di lavoratori subordinati «di
un altro avvocato, di un’associazione o società di avvocati, di
[un’impresa pubblica o privata]».
34 Al
riguardo occorre ricordare che la deroga richiamata dal governo
ungherese – vale a dire l’inapplicabilità del diritto dell’Unione ai
dipendenti pubblici – vale unicamente per gli impieghi che comportino
una partecipazione all’esercizio di pubblici poteri e che presuppongano,
pertanto, l’esistenza di un particolare rapporto con lo Stato. Per
contro, le norme del diritto dell’Unione in materia di libera
circolazione restano applicabili ad impieghi che, pur dipendendo dallo
Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna
partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione
propriamente detta (v. in tal senso, in particolare, sentenze 30
settembre 2003, causa C‑405/01, Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante Española, Racc. pag. I‑10391, punti 39 e 40, nonché 10 dicembre
2009, causa C‑345/08, Peśla, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 31).
35 Quanto,
più precisamente, alla nozione di impresa pubblica che figura
all’art. 8 della direttiva 98/5, secondo giurisprudenza consolidata,
allorché un ente integrato nell’amministrazione pubblica esercita
attività che presentano un carattere economico e non rientrano
nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri, esso dev’essere
considerato come una siffatta impresa (v., in tal senso, sentenze 27
ottobre 1993, causa C‑69/91, Decoster, Racc. pag. I‑5335, punto 15; 14
settembre 2000, causa C‑343/98, Collino e Chiappero, Racc. pag. I‑6659,
punto 33, nonché 26 marzo 2009, causa C‑113/07 P, SELEX Sistemi
Integrati/Commissione, Racc. pag. I‑2207, punto 82).
36 Da
ciò consegue che l’ambito di applicazione della legge n. 339/2003 – la
quale, letta in combinato disposto con il regio decreto legge 27
novembre 1933, n. 1578, cui fa rinvio, riguarda gli avvocati iscritti
all’albo di uno degli ordini degli Avvocati della Repubblica italiana
che hanno anche un rapporto d’impiego presso una pubblica
amministrazione o un’istituzione pubblica soggetta a tutela o a
vigilanza della Repubblica italiana o di un suo ente territoriale –
coincide con quello dell’art. 8 della direttiva 98/5 per quanto concerne
gli avvocati impiegati da un ente che, benché soggetto a vigilanza
dello Stato italiano o di uno dei suoi enti locali, costituisca
un’«[impresa pubblica]»
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