Art. 52
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti
processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e
dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite
dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma,
equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto
previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma non si
applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti
giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate
all'ordine del giudice.»;
b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente:
" ART. 16-sexies
(Domicilio digitale)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura
civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in
materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte,
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione
con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli
elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi
elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi
previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.»;
b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi
previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.»;
c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.»
giovedì 26 giugno 2014
I POTERI DI AUTENTICA DEI DIFENSORI NEL PROCESSO TELEMATICO
Ecco l'art. 52 del DL 90/2014 in vigore dal 25 GIUGNO 2014
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