“Il nuovo istituto come sottolineato
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 novembre
2015, ha dunque effetti sostanziali, perchè dà luogo all'estinzione
del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale,
in quano consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al
giudizio ordinario, nel corso del quale il giudice decide con
ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa
alla prova.”
Ne consegue che una volta celebrato il giudizio di
primo grado nelle forme del rito abbreviato non può dedursi in sede
di appello l'ingiustificato diniego della richiesta di sospensione
del procedimento con messa alla prova.
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