La Cassazione con la sentenza 5205/2016 ha ricordato che:
<...il
rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli
effetti dell'art. 112, cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi
tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una
domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza
per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art.
360, n. 4, cod. proc, civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla
domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle
questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella
domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione,
censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
L'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di
ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di
legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso (fra le tante Cass.
11 maggio 2012, n. 7268).>
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