Art. 52
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti
processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e
dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite
dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma,
equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto
previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma non si
applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti
giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate
all'ordine del giudice.»;
b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente:
" ART. 16-sexies
(Domicilio digitale)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura
civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in
materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte,
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione
con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli
elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi
elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi
previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.»;
b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi
previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.»;
c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.»
giovedì 26 giugno 2014
I POTERI DI AUTENTICA DEI DIFENSORI NEL PROCESSO TELEMATICO
Ecco l'art. 52 del DL 90/2014 in vigore dal 25 GIUGNO 2014
martedì 10 giugno 2014
Alle Sezioni Unite il nuovo istituto della RESCISSIONE DEL GIUDICATO
Il 17 luglio 2014 le Sezioni Unite della Cassazione sono chiamate a decidere:
<Se, ed entro che limiti, l’istituto della “rescissione del giudicato”, previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge indicata.>
<Se, ed entro che limiti, l’istituto della “rescissione del giudicato”, previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge indicata.>
mercoledì 9 aprile 2014
Legittimo il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello quando questa è, in senso sostanziale, una sentenza.
È ricorribile per cassazione l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello
pronunciata, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., non
per la manifesta infondatezza di merito del gravame, ma per un
impedimento di rito (nella specie, genericità dell’impugnazione), tale
ordinanza essendo, in senso sostanziale, una sentenza.
Ordinanza 27 marzo 2014 n. 7273
(Sezione Sesta Civile, Presidente S. Petitti, Relatore A. Giusti)
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Ordinanza 27 marzo 2014 n. 7273
(Sezione Sesta Civile, Presidente S. Petitti, Relatore A. Giusti)
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venerdì 14 marzo 2014
Sull'ABUSO DEL DIRITTO in campo doganale la Corte di Cassazione investe la Corte di Giustizia: il giudice nazionale ha l'obbligo di adottare, tra diverse possibili letture di una norma interna, quella maggiormente aderente al diritto comunitario.
Con l'ordinanza 5808 del 13 marzo 2014 la Corte di Cassazione a norma dell’art. 267 del Trattato di funzionamento
dell’Unione Europea, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione la
pronuncia sulla questione pregiudiziale concernente l’interpretazione
dei regolamenti CE n. 1047/2001, del 30 maggio 2001 e n. 2988/95 del
Consiglio, del 18 dicembre 1995.
Chiede dunque la Suprema Corte "se sia vietato, e configura un abuso del diritto ed un comportamento elusivo, la condotta dell’operatore commerciale comunitario (A), il quale, non disponendo di un titolo d’importazione o avendo esaurito la propria quota di contingente, acquisti determinate partite di merce da altro operatore comunitario (B), il quale, a sua volta, le ha acquistate dal fornitore extracomunitario, cedute allo stato estero ad altro operatore comunitario (C) che, possedendone i requisiti, ha ottenuto un titolo nell’ambito del contingente e, senza trasferire il proprio titolo, le ha immesse in libera pratica della Comunità europea per cederle, una volta sdoganate ed a fronte di un’adeguata remunerazione, inferiore a quella del dazio specifico per impostazioni fuori contingente, al medesimo operatore (B) che le vende, infine, all’operatore (A)... ".
Interessante la tecnica redazionale delle motivazioni che ricalca lo schema delle decisioni della Corte di Giustizia riportanto dapprima il contesto normativo nazionale (art. 1344 cc e art. 37 bis DPR 600/1973), poi le disposizioni di diritto dell'Unione Europea e i motivi del rinvio pregiudiziale: "La fattispecie relativa all'abuso del diritto di cui alla norma nazionale sopra riportata al punto 2 (art. 37 bis DPR 600/73) è operante, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche nel campo del diritto doganale nel senso che non possono trarsi benefici da operazioni a carattere elusivo intraprese al solo scopo di procurarsi agevolazioni.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte è necessario in quanto, alla luce delle norme comunitarie sopra richiamate, il giudice deve stabilire se il comportamento della società ricorrente costituisca o meno atto elusivo posto in essere in violazione delle disposizioni dei regolamenti comunitari sopra menzionati 2988/1995 e 1047/2001."
La Corte di Cassazione nell'ordinanza in oggetto motiva il rinvio pregiudiziale "tenuto conto, altresì, del principio secondo il quale il giudice nazionale ha l'obbligo di adottare, tra diverse possibili letture di una norma interna, quella maggiormente aderente al diritto comunitario: Cass. nn. 7210 del 2002, 5559 del 2005".
Chiede dunque la Suprema Corte "se sia vietato, e configura un abuso del diritto ed un comportamento elusivo, la condotta dell’operatore commerciale comunitario (A), il quale, non disponendo di un titolo d’importazione o avendo esaurito la propria quota di contingente, acquisti determinate partite di merce da altro operatore comunitario (B), il quale, a sua volta, le ha acquistate dal fornitore extracomunitario, cedute allo stato estero ad altro operatore comunitario (C) che, possedendone i requisiti, ha ottenuto un titolo nell’ambito del contingente e, senza trasferire il proprio titolo, le ha immesse in libera pratica della Comunità europea per cederle, una volta sdoganate ed a fronte di un’adeguata remunerazione, inferiore a quella del dazio specifico per impostazioni fuori contingente, al medesimo operatore (B) che le vende, infine, all’operatore (A)... ".
Interessante la tecnica redazionale delle motivazioni che ricalca lo schema delle decisioni della Corte di Giustizia riportanto dapprima il contesto normativo nazionale (art. 1344 cc e art. 37 bis DPR 600/1973), poi le disposizioni di diritto dell'Unione Europea e i motivi del rinvio pregiudiziale: "La fattispecie relativa all'abuso del diritto di cui alla norma nazionale sopra riportata al punto 2 (art. 37 bis DPR 600/73) è operante, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche nel campo del diritto doganale nel senso che non possono trarsi benefici da operazioni a carattere elusivo intraprese al solo scopo di procurarsi agevolazioni.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte è necessario in quanto, alla luce delle norme comunitarie sopra richiamate, il giudice deve stabilire se il comportamento della società ricorrente costituisca o meno atto elusivo posto in essere in violazione delle disposizioni dei regolamenti comunitari sopra menzionati 2988/1995 e 1047/2001."
La Corte di Cassazione nell'ordinanza in oggetto motiva il rinvio pregiudiziale "tenuto conto, altresì, del principio secondo il quale il giudice nazionale ha l'obbligo di adottare, tra diverse possibili letture di una norma interna, quella maggiormente aderente al diritto comunitario: Cass. nn. 7210 del 2002, 5559 del 2005".
venerdì 7 marzo 2014
Per la Corte di Giustizia è inammissibile che norme di diritto nazionale possano menomare l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione
Ecco le linee guida per i giudici nazionali sulla applicazione dell'art. 267 TFUE.
- Stralcio sentenza causa C-416/10 Corte di Giustizia -
<64 Per quanto
riguarda gli altri aspetti della prima questione pregiudiziale, secondo
una giurisprudenza consolidata, l’articolo 267 TFUE conferisce ai
giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora essi
ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente faccia sorgere
questioni che richiedono un’interpretazione o un esame della validità
delle disposizioni del diritto dell’Unione essenziali ai fini della
soluzione della lite di cui sono investiti (sentenze del 27 giugno 1991,
Mecanarte, C‑348/89, Racc. pag. I‑3277, punto 44, e del 5 ottobre 2010,
Elchinov, C‑173/09, Racc. pag. I‑8889, punto 26).
65 L’articolo
267 TFUE conferisce dunque ai giudici nazionali la facoltà – ed
eventualmente impone loro l’obbligo – di effettuare un rinvio
pregiudiziale qualora essi constatino, d’ufficio o su domanda di parte,
che il merito della controversia implica la soluzione di una questione
ricadente sotto le previsioni del primo comma dell’articolo sopra citato
(sentenze del 10 luglio 1997, Palmisani, C‑261/95, Racc. pag. I‑4025,
punto 20, e del 21 luglio 2011, Kelly, C‑104/10, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 61). Per tale motivo, il fatto che le parti del
giudizio a quo non abbiano prospettato, dinanzi al giudice del rinvio,
una problematica attinente al diritto dell’Unione non osta a che la
Corte possa essere adita da detto giudice (sentenze del 16 giugno 1981,
Salonia, 126/80, Racc. pag. 1563, punto 7, e dell’8 marzo 2012, Huet,
C‑251/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).
66 Infatti,
il rinvio pregiudiziale si fonda su un dialogo tra giudici, il cui
avvio dipende interamente dalla valutazione operata dal giudice
nazionale in merito alla rilevanza e alla necessità del rinvio stesso
(sentenze del 16 dicembre 2008, Cartesio, C‑210/06, Racc. pag. I‑9641,
punto 91, e del 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08,
Racc. pag. I‑10847, punto 29).
67 Inoltre,
l’esistenza di una norma procedurale nazionale non può rimettere in
discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali, di investire la
Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano
dubbi, come nell’odierno procedimento principale, in merito
all’interpretazione del diritto dell’Unione (sentenze Elchinov, cit.,
punto 25, e del 20 ottobre 2011, Interedil, C‑396/09, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 35).
68 Pertanto,
una norma di diritto nazionale in virtù della quale le valutazioni
formulate da un organo giurisdizionale superiore vincolano un altro
giudice nazionale non può privare quest’ultimo della facoltà di
sottoporre alla Corte questioni riguardanti l’interpretazione del
diritto dell’Unione interessato da dette valutazioni in diritto.
Infatti, tale giudice, ove ritenga che la valutazione in diritto
compiuta nel grado superiore potrebbe indurlo ad emettere una decisione
contraria al diritto dell’Unione, deve essere libero di sottoporre alla
Corte le questioni costituenti per esso motivo di perplessità (sentenze
del 9 marzo 2010, ERG e a., C‑378/08, Racc. pag. I‑1919, punto 32,
nonché Elchinov, cit., punto 27).
69 In
tale ambito, occorre sottolineare che il giudice nazionale che abbia
esercitato la facoltà conferitagli dall’articolo 267 TFUE è vincolato,
ai fini della soluzione della controversia principale,
dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte
e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell’organo
giurisdizionale di grado superiore qualora ritenga, alla luce di detta
interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto
dell’Unione (sentenza Elchinov, cit., punto 30).
70 I
principi enunciati ai punti precedenti si impongono in egual maniera
nei confronti del giudice del rinvio per quanto riguarda la valutazione
in diritto espressa, nella presente fattispecie, dal giudice
costituzionale dello Stato membro di cui trattasi, dal momento che,
secondo una giurisprudenza consolidata, è inammissibile che norme di
diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, possano menomare
l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenze del 17 dicembre
1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Racc. pag. 1125, punto
3, e dell’8 settembre 2010, Winner Wetten, C‑409/06, Racc. pag. I‑8015,
punto 61). La Corte ha d’altronde già precisato che i suddetti principi
si applicano nei rapporti tra un giudice costituzionale e qualsiasi
altro giudice nazionale (sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli,
C‑188/10 e C‑189/10, Racc. pag. I‑5667, punti 41‑45)>
L'onere di allegazione in Cassazione in ordine alla inosservanza delle disposizioni CEDU - Istruzioni per l'uso
<Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la parte che deduce
l’inosservanza in proprio danno delle disposizioni della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (nella specie, gli artt. 6 e 14), ha
l’onere di indicare la regola desumibile dalla Convenzione o dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in casi
analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si sia
discostato dai parametri della Convenzione, indicando gli elementi
concreti di analogia tra il proprio caso e gli altri nei quali in sede
europea siano stati applicati i parametri più adeguati e comunque più
favorevoli che invoca.>
Così la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 76 del 7 gennaio 2014.
questo il link temporaneo dove reperire il testo della sentenza
Così la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 76 del 7 gennaio 2014.
questo il link temporaneo dove reperire il testo della sentenza
mercoledì 5 marzo 2014
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