giovedì 11 settembre 2014
LA CASSAZIONE RINVIA ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA Q.L.C. SULLA MANCATA PREVISIONE DI CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUTOVELOX
Con l'ordinanza interlocutoria 17766 depositata il 07/08/2014 la Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione ha sollevato d’ufficio la questione di illegittimità costituzionale per irragionevolezza dell’art. 45 cod. strada, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature di accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
venerdì 4 luglio 2014
ANCORA POSSIBILE IL FASCICOLO CARTACEO NEL PROCESSO CIVILE
Il Ministero della Giustizia ha emanato la Circolare 27 giugno 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014.
Così in punto tenuta fascicolo cartaceo:
<Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16 bis, può sorgere la necessità per la cancelleria di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.
Se è vero, infatti, che l’art. 9 DM 44/2011 statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.
Ciò vale anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014, posto che, in linea generale, permarrà per le parti l’obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimarrà, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio), salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra.
Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.
Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16 bis, comma 9, d.l. n.179/12, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico dell’originale informatico.
Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.
Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verificazione, la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l’originale cartaceo. Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l’ipotesi del verbale di conciliazione.
L’elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.>
Per la consultazione delle circolare premi qua sopra
Così in punto tenuta fascicolo cartaceo:
<Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16 bis, può sorgere la necessità per la cancelleria di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.
Se è vero, infatti, che l’art. 9 DM 44/2011 statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.
Ciò vale anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014, posto che, in linea generale, permarrà per le parti l’obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimarrà, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio), salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra.
Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.
Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16 bis, comma 9, d.l. n.179/12, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico dell’originale informatico.
Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.
Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verificazione, la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l’originale cartaceo. Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l’ipotesi del verbale di conciliazione.
L’elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.>
Per la consultazione delle circolare premi qua sopra
LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI NEL PROCESSO PENALE - CASS. PEN. Sez VI 27185/2014
Ecco quanto affermato da Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-03-2014) 23-06-2014, n. 27185 in punto valutazione testimonianza:
<Al riguardo, invero, deve ribadirsi il
principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo
cui, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere
corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro" richiesti
invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti
indicati nel comma terzo dell'art. 192 c.p.p.,
il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca
attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal
presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti
obiettivamente veri, o da lui ragionevolmente ritenuti tali.
Sotto
altro, ma connesso profilo, l'espressione "fino a prova
contraria" non significa che la deposizione testimoniale non possa
essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il
mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma
solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere
obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi (Sez. 1,
n. 7568 del 02/06/1993, dep. 03/08/1993, Rv. 194774).
Ne
discende, inoltre, che le dichiarazioni di un testimone (anche se si
tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal
giudice, devono risultare credibili, oltrechè avere ad oggetto fatti
di diretta cognizione e specificamente indicati, con il logico
corollario che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le
dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi,
esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai
quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone
(Sez. 3, n. 11829 del 26/08/1999, dep. 15/10/1999, Rv. 215247).>
giovedì 26 giugno 2014
DAL 25 GIUGNO 2014 NUOVO AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Questi i nuovi valori per il contributo unificato introdotti dall'art. 53 DL 90/2014
Art. 53
(Norma di copertura finanziaria)
1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro
per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
di cui 3 milioni di euro per l'armo 2014 e 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1,
lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52,
comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate
derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
c) all'articolo 13. comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »;
d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »;
e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
f) all'articolo 13; comma 1, alla lettera f) le parole: «euro
1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro
1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal. seguente: «2. Per
i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a
euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'
ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 168.»;
i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 851».
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito
al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con
proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria
delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
I POTERI DI AUTENTICA DEI DIFENSORI NEL PROCESSO TELEMATICO
Ecco l'art. 52 del DL 90/2014 in vigore dal 25 GIUGNO 2014
Art. 52
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti
processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e
dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite
dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma,
equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto
previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma non si
applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti
giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate
all'ordine del giudice.»;
b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente:
" ART. 16-sexies
(Domicilio digitale)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura
civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in
materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte,
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione
con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli
elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi
elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi
previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.»;
b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi
previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.»;
c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.»
martedì 10 giugno 2014
Alle Sezioni Unite il nuovo istituto della RESCISSIONE DEL GIUDICATO
Il 17 luglio 2014 le Sezioni Unite della Cassazione sono chiamate a decidere:
<Se, ed entro che limiti, l’istituto della “rescissione del giudicato”, previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge indicata.>
<Se, ed entro che limiti, l’istituto della “rescissione del giudicato”, previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge indicata.>
mercoledì 9 aprile 2014
Legittimo il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello quando questa è, in senso sostanziale, una sentenza.
È ricorribile per cassazione l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello
pronunciata, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., non
per la manifesta infondatezza di merito del gravame, ma per un
impedimento di rito (nella specie, genericità dell’impugnazione), tale
ordinanza essendo, in senso sostanziale, una sentenza.
Ordinanza 27 marzo 2014 n. 7273
(Sezione Sesta Civile, Presidente S. Petitti, Relatore A. Giusti)
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Ordinanza 27 marzo 2014 n. 7273
(Sezione Sesta Civile, Presidente S. Petitti, Relatore A. Giusti)
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