lunedì 29 settembre 2014

Le SEZIONI UNITE e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti

Ecco il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19881/2014 in merito al vizio di motivazione censurabile:

" a) La riformulazione dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'<<omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>>, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi  sotto l'aspetto materiale e grafico" , nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".
b) Il nuovo testo del n. 5) dell'art. dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
c) L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per se vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
d) La parte ricorrente dovrà indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso".

giovedì 11 settembre 2014

LA CASSAZIONE RINVIA ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA Q.L.C. SULLA MANCATA PREVISIONE DI CONTROLLI PERIODICI DEGLI AUTOVELOX

Con l'ordinanza interlocutoria 17766 depositata il 07/08/2014 la Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione ha sollevato d’ufficio la questione di illegittimità costituzionale per irragionevolezza dell’art. 45 cod. strada, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature di accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

venerdì 4 luglio 2014

ANCORA POSSIBILE IL FASCICOLO CARTACEO NEL PROCESSO CIVILE

Il Ministero della Giustizia ha emanato la Circolare 27 giugno 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014.

Così in punto tenuta fascicolo cartaceo:
<Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16 bis, può sorgere la necessità per la cancelleria di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.
Se è vero, infatti, che l’art. 9 DM 44/2011 statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.

Ciò vale anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014, posto che, in linea generale, permarrà per le parti l’obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimarrà, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio), salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra.
Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.

Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16 bis, comma 9, d.l. n.179/12, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico dell’originale informatico.
Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.

Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verificazione, la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l’originale cartaceo. Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l’ipotesi del verbale di conciliazione.

L’elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.>



Per la consultazione delle circolare premi qua sopra

LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI NEL PROCESSO PENALE - CASS. PEN. Sez VI 27185/2014

Ecco quanto affermato da  Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-03-2014) 23-06-2014, n. 27185 in punto valutazione testimonianza:

<Al riguardo, invero, deve ribadirsi il principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro" richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma terzo dell'art. 192 c.p.p., il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa, partendo però dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri, o da lui ragionevolmente ritenuti tali.
Sotto altro, ma connesso profilo, l'espressione "fino a prova contraria" non significa che la deposizione testimoniale non possa essere disattesa se non quando risulti positivamente dimostrato il mendacio, ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste, ma solo che devono esistere elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi (Sez. 1, n. 7568 del 02/06/1993, dep. 03/08/1993, Rv. 194774).
Ne discende, inoltre, che le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltrechè avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con il logico corollario che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. 3, n. 11829 del 26/08/1999, dep. 15/10/1999, Rv. 215247).>

giovedì 26 giugno 2014

DAL 25 GIUGNO 2014 NUOVO AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Questi i nuovi valori per il contributo unificato introdotti dall'art. 53 DL 90/2014


 Art. 53 
 
                  (Norma di copertura finanziaria) 
 
  1. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di  euro
per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,
di cui 3 milioni di euro per l'armo 2014  e  10  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma  1,
lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014  e  42,53  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015 per  l'attuazione  dell'articolo  52,
comma 2, lettere a), b) e c), si provvede  con  le  maggiori  entrate
derivanti dall'aumento del contributo unificato di  cui  all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole:  «euro  37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»; 
  b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole:  «euro  85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»; 
  c) all'articolo 13. comma 1, alla lettera c) le parole: «euro  206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »; 
  d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro  450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »; 
  e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro  660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»; 
  f) all'articolo 13; comma 1,  alla  lettera  f)  le  parole:  «euro
1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»; 
  g) all'articolo 13, comma 1,  alla  lettera  g)  le  parole:  «euro
1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»; 
  h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal. seguente: «2. Per
i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e'  pari  a
euro 278. Per gli altri  processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 168.»; 
  i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 851». 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito
al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito il  Ministro  della  giustizia  provvede,  con
proprio decreto, all'aumento  del  contributo  unificato  di  cui  al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria
delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I POTERI DI AUTENTICA DEI DIFENSORI NEL PROCESSO TELEMATICO

Ecco l'art. 52 del DL 90/2014 in vigore dal 25 GIUGNO 2014


Art. 52 
 
  (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  « 9-bis.  Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti
processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche'  dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e
dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite
dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  del   presente   comma,
equivalgono  all'originale.  Per  i  duplicati  rimane  fermo  quanto
previsto dall'articolo 23-bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma  non  si
applicano  agli  atti  processuali   che   contengono   provvedimenti
giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di  denaro  vincolate
all'ordine del giudice.»; 
  b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente: 
 
 
                          " ART. 16-sexies 
 
                        (Domicilio digitale) 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di  procedura
civile, quando la legge prevede che le notificazioni  degli  atti  in
materia civile al difensore siano  eseguite,  ad  istanza  di  parte,
presso la cancelleria dell'ufficio  giudiziario,  alla  notificazione
con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente  quando  non
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli
elenchi di cui all'articolo 6-bis del  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  nonche'  dal  registro   generale   degli   indirizzi
elettronici, gestito dal ministero della giustizia.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
  « 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi. 
  1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto  nei  casi
previsti dall'articolo 16-bis,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221.»; 
  b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  « 1-bis. Il diritto di copia  autentica  non  e'  dovuto  nei  casi
previsti dall'articolo 16-bis,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221.»; 
  c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 1-bis. Il diritto di copia senza  certificazione  di  conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.»


martedì 10 giugno 2014

Alle Sezioni Unite il nuovo istituto della RESCISSIONE DEL GIUDICATO

Il 17 luglio 2014 le Sezioni Unite della Cassazione sono chiamate a decidere:

<Se, ed entro che limiti, l’istituto della “rescissione del giudicato”, previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge indicata.>