Con la sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016 le Sezioni Unite della Cassazione sanciscono che:
<Lo svolgimento dell’attività della medicina di gruppo non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, e quindi non costituisce ex lege presupposto d’imposta.>
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