martedì 5 luglio 2016

LE STATUIZIONI CIVILI PRONUNCIATE NEL GIUDIZIO DI MERITO HANNO L'ATTITUDINE A SOPRAVVIVERE ALLA INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA RILEVANZA PENALE DEL FATTO

Con la sentenza n. 21958 / 2016 la Cassazione (II° Sezione) ha affermato che
<nel caso in cui sia già intervenuta una pronuncia di condanna (in primo o secondo grado) per il reato di danneggiamento non aggravato, nel dichiarare che il fatto non è previsto come reato a seguito della “abolitio criminis” e trasformazione della fattispecie in illecito civile operata dall’art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 7/2016, il giudice dell’impugnazione è tenuto a pronunciarsi in ordine alle statuizioni civili della sentenza.>

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