La terza sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 28346 del 30 marzo 2016 e depositata in data 08 luglio 2016 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della legge 2 agosto 2008, n.130 di esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007(TFUE), nella parte in cui impone di applicare l’art.325. par.1 e 2 del TFUE, dal quale discende- nell’interpretazione di esso fornita dalla Corte di Giustizia Grande Sezione con la sentenza dell’8 settembre 2015, nella causa C-105/14, Taricco - l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare- nelle ipotesi di frodi gravi che ledano gli interessi dell’Unione Europea, allorquando ne derivi la “sistematica impunità”- le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma 3 e 161, comma 2 cod.pen., “ anche quando dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento della prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”.
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