<In
caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente
abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione
pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il
giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più
previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della
sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della
esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di
condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e
i capi che concernono gli interessi civili.>
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