martedì 5 luglio 2016

LE STATUIZIONI CIVILI PRONUNCIATE NEL GIUDIZIO DI MERITO HANNO L'ATTITUDINE A SOPRAVVIVERE ALLA INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA RILEVANZA PENALE DEL FATTO

Con la sentenza n. 21958 / 2016 la Cassazione (II° Sezione) ha affermato che
<nel caso in cui sia già intervenuta una pronuncia di condanna (in primo o secondo grado) per il reato di danneggiamento non aggravato, nel dichiarare che il fatto non è previsto come reato a seguito della “abolitio criminis” e trasformazione della fattispecie in illecito civile operata dall’art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 7/2016, il giudice dell’impugnazione è tenuto a pronunciarsi in ordine alle statuizioni civili della sentenza.>

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martedì 26 aprile 2016

LA MEDICINA DI GRUPPO NON COSTITUISCE EX LEGE PRESUPPOSTO PER L'IRAP

Con la sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016 le Sezioni Unite della Cassazione sanciscono che:
<Lo svolgimento dell’attività della medicina di gruppo non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, e quindi non costituisce ex lege presupposto d’imposta.>

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martedì 5 gennaio 2016

ATTENZIONE ALLA COSTITUZIONE CON VELINA IN APPELLO

La II^ Sezione della Corte di Cassazione con l'Ordinanza 25529 del 18/12/2015 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso sulla questione dell’iscrizione a ruolo delle cause d’appello “con velina”.

La Corte in buona sostanza chiede
- se alla iscrizione con velina derivi l’improcedibilità dell'appello o una nullità sanabile; 
- se per l’eventuale sanatoria basti la costituzione dell’appellato o necessiti il deposito dell’atto originale; 
- se il deposito debba avvenire entro la prima udienza o possa seguire nel corso del giudizio.

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venerdì 2 ottobre 2015

IL FATTO PUO' ESSERE LIEVE MA NON TENUE

La Corte di Cassazione con la sentenza 27246/2015 ricorda come uno stesso fatto può essere lieve, e non essere, al contempo, anche particolarmente tenue, attesochè un grado minore di disvalore connota il fatto particolarmente tenue rispetto a quello di lieve entità.

Ne consegue che se un fatto non è di lieve entità non deve considerarsi di particolare tenuità.

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giovedì 18 giugno 2015

La ritualità dalle notifica di un atto giudiziario a mezzo posta in uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea (esclusa la Danimarca) per la Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione (sezione III) con la sentenza n. 10543 del 22/05/2015 ha affermato che la notifica di un atto giudiziario a mezzo posta in uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea (esclusa la Danimarca) è rituale, ai sensi degli artt. 14 o 15 del Regolamento CE n. 1393/2007 del 13 novembre 2007, salva la facoltà di opposizione dello Stato membro prevista dall’art. 15, derivandone il corretto rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo per il decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta al debitore dell’altro Stato.

Ha pertanto ai sensi dell'art. 363 cpc comma 3° affermato il seguente principio di diritto:
"è rituale la notifica di un atto giudiziario a mezzo posto in uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea (ad esclusione della Danimarca), ai sensi degli articoli 14 o 15 del Regolamento CE n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 (salva la facoltà di opposizione dello Stato membro prevista dall'art. 15), dovendosi la facoltà di procedervi riferirsi a tutti gli organi preposti alla notifica in ciascuno degli Stati membri; e, poichè è di conseguenza ed a maggior ragione integrato il requisito del capoverso dell'art. 18 del Regolamento CE n. 805 del 21 aprile 2004, correttamente è rilasciato il certificato di titolo esecutivo europeo per il decreto ingiuntivo disciplinato dagli artt. 633 ss. del codice di procedura civile italiano, notificato a debitore di altro Stato membro a mezzo posta, una volta divenuto definitivo per irrituale opposizione, neppure rilevando in contrario che ad esso egli si sia opposto con atto poi qualificato invalido per insanabile nullità della sua propria notifica."

venerdì 29 maggio 2015

Cassazione Penale 14960/2015: Lo straniero, imputato di un delitto contro la persona, non può invocare, anche in via solo putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi in linea di principio escluso dall’ordinamento interno, in una prospettiva imperniata – in linea con l’art. 3 Cost. – sulla centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le condotte individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica.

La Corte di Cassazione sezione III^ con la sentenza n. 14960/2015 depositata il 13/04/2015 ha così osservato: "in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la compongono, non essendo compatibile con l'unicità della tessuto sociale - e quindi con l'unicità dell'ordinamento giuridico - l'ipotesi della convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro confliggenti.
La soluzione - costituzionalmente orientata in relazione alla disposizione dell'art. 3 Cost. Rep., che in un unico contesto normativo attribuisce a tutti i cittadini pari dignità sociale e posizione di uguaglianza nei confroni della legge, senza distinzione,m in particolare, di sesso, di razza, di lingua, di religione, e impegna la Repubblca a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto la liberà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana - civilmente e giuridicamente praticabile è quella opposta, che armonizza i comportamenti individuali rispondenti alla varietà delle culture in base al principio unificato delle centralità della persona umana, quale denominatore minimo comune per l'instaurazione di una società civile.
In questo quadro concettuale si profila, come essenziale per la stessa sopravvivenza della società multietnica, l'obbligo giuridico di chiunque vi si inserisce di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina, non essendo di conseguenza riconoscibile una posizione di buona fede in chi, pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso e in una società in cui convivono culture e costumi differenti dai propri, presume di avere il diritto - non riconosciuto da alcuna norma internazionale - di proseguire condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e quindi lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere.
In tali condotte non è pertanto configurabile una scriminante, anche solo putativa, fondata sull'ercizion di un presunto diritto escluso in linea di principio dall'ordinamento (Cass., Sez. 6, 26 aprile 2011 n. 26153, ric. C.), e quindi neppure l'eccesso colposo nella scriminante stessa."