venerdì 5 maggio 2017

Messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale? Competenza al GIP

La Corte di Cassazione con la sentenza 21324/2017 ha affermato che sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale è competente il GIP e non il Giudice del Dibattimento.

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lunedì 27 febbraio 2017

venerdì 20 gennaio 2017

InterNational Security Interest (INSI)

InterNational Security Interest (INSI) è una testata giornalistica online indipendente che promuove la produzione e la diffusione di contenuti di carattere accademico-scientifico e divulgativo relativi al mondo della security e dei social affairs

http://www.internationalsecurityinterest.com/

lunedì 14 novembre 2016

ALTOLA': il giudice dell'impugnazione nel dichiarare che il fatto non è più previsto come reato DEVE revocare le statuizioni civili.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 46688/2016 hanno affermato che:

<In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.>


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Locazioni non abitative - LEGITTIMA la predeterminazione di un canone in misura differenziata e crescente o correlato a elementi o fatti predeterminati e influenti

Con la sentenza n. 22909 /2016 la Cassazione ha affermato che:

«Alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola in cui venga pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto; e ciò, sia mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo; sia mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione; sia correlando l'entità del canone all'incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione dei paciscenti, sull'equilibrio economico del sinallagma.
La legittimità di tale clausola dev'essere peraltro esclusa là dove risulti - dal testo del contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione deve ritenersi onerata la parte che invoca la nullità della clausola - che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della legge n. 392 del 1978 (nella formulazione originaria ed in quella novellata dall'art. 1, comma nono - sexies, della legge n. 118 del 1985), così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, primo comma, della stessa legge»


giovedì 10 novembre 2016

L'ACCERTAMENTO SOTTOSCRITTO DA DIRIGENTE ILLEGITTIMAMENTE NOMINATO E' UTILIZZABILE AI FINI PENALI

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35294/2016 afferma che l'accertamento tributario sia pure sottoscritto da dirigente illegittimamente nominato è utilizzabile ai fini penali, perchè "In sede penale l'avviso di accertamento subisce una trasformazione genetica, non è più atto di impulso, ma documento che veicola informazioni" e dunque "l'avviso di accertamento è strumentale all'esercizio dell'azione, non ne è l'atto che l'incorpora. Il suo statuto non è l'art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973, ma l'art. 191, cod. proc. pen."

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lunedì 3 ottobre 2016

SOCIO PER OTTENERE UN MUTUO AGEVOLATO ? MULTA DELLA AGCM A BANCA POPOLARE DI VICENZA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO per il periodo 2013 - 2015 ha rilevato:
> che le condotte della Banca Popolare di Vicenza hanno limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso: ovvero, la sottoscrizione di titoli della Banca (titoli peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, stante la natura di società non quotata della Banca Popolare di Vicenza, e che nel corso del finanziamento non potevano essere disinvestiti, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste). 
> che la Banca Popolare di Vicenza, obbligando i consumatori anche all’apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo presso la stessa, ha posto in essere una pratica legante mutui-conti correnti vietata dal Codice del Consumo.


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