martedì 27 giugno 2017

SULLA LITISPENDENZA EUROUNITARIA

Con la ordinanza 15183 del 20 giugno 2017 la Corte di Cassazione ha sottoposto in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:

a> se la violazione delle regole sulla litispendenza, contenute nei paragrafi 2 e 3 dell'art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, incida esclusivamente sulla determinazione della competenza giurisdizionale, con conseguente applicazione dell'art. 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, o , al contrario, possa costituire motivo ostativo al riconoscimento nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata preventivamente adita, della pronuncia assunta nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata successivamente adita, sotto il profilo dell'ordine pubblico processuale, tenuto conto che l'art. 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 richiama soltanto le regole determinative della competenza giurisdizionale contenute negli artt. da 3 a 14, e non il successivo art. 19.

b> se l'interpretazione dell'art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, inteso solo come criterio determinativo della competenza giurisdizionale, contrasti con la nozione eurounitaria della litispedenza nonchè con la funzione e con la finalità della norma, volta a dettare un insieme di regole inderogabilie, di ordine publico processuale, a garanzia della creazione di uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealtà processuale reciproca tra gli Stati membri, all'interno del quale possa operare il riconoscimento automatico e la libera circolazione di decisioni.



venerdì 5 maggio 2017

Messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale? Competenza al GIP

La Corte di Cassazione con la sentenza 21324/2017 ha affermato che sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale è competente il GIP e non il Giudice del Dibattimento.

clicca sopra per il re-indirizzamento alla sentenza

lunedì 27 febbraio 2017

venerdì 20 gennaio 2017

InterNational Security Interest (INSI)

InterNational Security Interest (INSI) è una testata giornalistica online indipendente che promuove la produzione e la diffusione di contenuti di carattere accademico-scientifico e divulgativo relativi al mondo della security e dei social affairs

http://www.internationalsecurityinterest.com/

lunedì 14 novembre 2016

ALTOLA': il giudice dell'impugnazione nel dichiarare che il fatto non è più previsto come reato DEVE revocare le statuizioni civili.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 46688/2016 hanno affermato che:

<In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.>


clicca sopra per re-indirizzamento e lettura della sentenza

Locazioni non abitative - LEGITTIMA la predeterminazione di un canone in misura differenziata e crescente o correlato a elementi o fatti predeterminati e influenti

Con la sentenza n. 22909 /2016 la Cassazione ha affermato che:

«Alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola in cui venga pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto; e ciò, sia mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo; sia mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione; sia correlando l'entità del canone all'incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione dei paciscenti, sull'equilibrio economico del sinallagma.
La legittimità di tale clausola dev'essere peraltro esclusa là dove risulti - dal testo del contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione deve ritenersi onerata la parte che invoca la nullità della clausola - che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della legge n. 392 del 1978 (nella formulazione originaria ed in quella novellata dall'art. 1, comma nono - sexies, della legge n. 118 del 1985), così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, primo comma, della stessa legge»


giovedì 10 novembre 2016

L'ACCERTAMENTO SOTTOSCRITTO DA DIRIGENTE ILLEGITTIMAMENTE NOMINATO E' UTILIZZABILE AI FINI PENALI

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35294/2016 afferma che l'accertamento tributario sia pure sottoscritto da dirigente illegittimamente nominato è utilizzabile ai fini penali, perchè "In sede penale l'avviso di accertamento subisce una trasformazione genetica, non è più atto di impulso, ma documento che veicola informazioni" e dunque "l'avviso di accertamento è strumentale all'esercizio dell'azione, non ne è l'atto che l'incorpora. Il suo statuto non è l'art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973, ma l'art. 191, cod. proc. pen."

clicca sopra per il re-indirizzamento e la lettura della sentenza