La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35294/2016 afferma che l'accertamento tributario sia pure sottoscritto da dirigente illegittimamente nominato è utilizzabile ai fini penali, perchè "In sede penale l'avviso di accertamento subisce una trasformazione genetica, non è più atto di impulso, ma documento che veicola informazioni" e dunque "l'avviso di accertamento è strumentale all'esercizio dell'azione, non ne è l'atto che l'incorpora. Il suo statuto non è l'art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973, ma l'art. 191, cod. proc. pen."
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giovedì 10 novembre 2016
lunedì 3 ottobre 2016
SOCIO PER OTTENERE UN MUTUO AGEVOLATO ? MULTA DELLA AGCM A BANCA POPOLARE DI VICENZA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO per il periodo 2013 - 2015 ha rilevato:
> che le condotte della Banca Popolare di Vicenza hanno limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso: ovvero, la sottoscrizione di titoli della Banca (titoli peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, stante la natura di società non quotata della Banca Popolare di Vicenza, e che nel corso del finanziamento non potevano essere disinvestiti, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste).
> che la Banca Popolare di Vicenza, obbligando i consumatori anche all’apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo presso la stessa, ha posto in essere una pratica legante mutui-conti correnti vietata dal Codice del Consumo.
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> che le condotte della Banca Popolare di Vicenza hanno limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso: ovvero, la sottoscrizione di titoli della Banca (titoli peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, stante la natura di società non quotata della Banca Popolare di Vicenza, e che nel corso del finanziamento non potevano essere disinvestiti, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste).
> che la Banca Popolare di Vicenza, obbligando i consumatori anche all’apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo presso la stessa, ha posto in essere una pratica legante mutui-conti correnti vietata dal Codice del Consumo.
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venerdì 30 settembre 2016
INDENNITA' DI AVVIAMENTO ANCHE PER GLI IMMOBILI AD USO DIVERSO SITI NEI CENTRI COMMERCIALI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18748 del 23 settembre 2016 ha affermato che "... i centri commerciali assumono una funzione attrattiva di clientala che costituisce - a ben vedere - il risultato del richiamo operato dalle singole attività che vi hanno sede, in una sorta di sinergia reciproca;
- in una situazione siffatta, non è - di norma - possibile distinguere un avviamento "proprio" del centro che non sia anche "proprio" di ciascuna attività in esso svolta ... del che consegue che anche in relazione ai contratti di locazione relativi ad immobili interni o complementari a centri commerciali deve essere riconosciuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale laddove ricorrano le condizionei di cui all'art. 34 l. n.. 392/78"
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- in una situazione siffatta, non è - di norma - possibile distinguere un avviamento "proprio" del centro che non sia anche "proprio" di ciascuna attività in esso svolta ... del che consegue che anche in relazione ai contratti di locazione relativi ad immobili interni o complementari a centri commerciali deve essere riconosciuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale laddove ricorrano le condizionei di cui all'art. 34 l. n.. 392/78"
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MATRIMONI TELEMATICI COMPATIBILI
E' compatibile con l’ordine pubblico interno il matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pakistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica.
Così la Cassazione con la sentenza 15343 / 2016
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Così la Cassazione con la sentenza 15343 / 2016
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venerdì 15 luglio 2016
La CORTE di CASSAZIONE rimette alla CORTE COSTITUZIONALE la questione relativa alla PRESCRIZIONE dopo la sentenza della CGE TARICCO
La terza sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 28346 del 30 marzo 2016 e depositata in data 08 luglio 2016 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della legge 2 agosto 2008, n.130 di esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007(TFUE), nella parte in cui impone di applicare l’art.325. par.1 e 2 del TFUE, dal quale discende- nell’interpretazione di esso fornita dalla Corte di Giustizia Grande Sezione con la sentenza dell’8 settembre 2015, nella causa C-105/14, Taricco - l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare- nelle ipotesi di frodi gravi che ledano gli interessi dell’Unione Europea, allorquando ne derivi la “sistematica impunità”- le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma 3 e 161, comma 2 cod.pen., “ anche quando dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento della prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”.
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martedì 5 luglio 2016
LE STATUIZIONI CIVILI PRONUNCIATE NEL GIUDIZIO DI MERITO HANNO L'ATTITUDINE A SOPRAVVIVERE ALLA INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA RILEVANZA PENALE DEL FATTO
Con la sentenza n. 21958 / 2016 la Cassazione (II° Sezione) ha affermato che
<nel caso in cui sia già intervenuta una pronuncia di condanna (in primo o secondo grado) per il reato di danneggiamento non aggravato, nel dichiarare che il fatto non è previsto come reato a seguito della “abolitio criminis” e trasformazione della fattispecie in illecito civile operata dall’art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 7/2016, il giudice dell’impugnazione è tenuto a pronunciarsi in ordine alle statuizioni civili della sentenza.>
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<nel caso in cui sia già intervenuta una pronuncia di condanna (in primo o secondo grado) per il reato di danneggiamento non aggravato, nel dichiarare che il fatto non è previsto come reato a seguito della “abolitio criminis” e trasformazione della fattispecie in illecito civile operata dall’art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 7/2016, il giudice dell’impugnazione è tenuto a pronunciarsi in ordine alle statuizioni civili della sentenza.>
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martedì 26 aprile 2016
LA MEDICINA DI GRUPPO NON COSTITUISCE EX LEGE PRESUPPOSTO PER L'IRAP
Con la sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016 le Sezioni Unite della Cassazione sanciscono che:
<Lo svolgimento dell’attività della medicina di gruppo non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, e quindi non costituisce ex lege presupposto d’imposta.>
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<Lo svolgimento dell’attività della medicina di gruppo non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, e quindi non costituisce ex lege presupposto d’imposta.>
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