venerdì 28 giugno 2024

LA STABILIZZAZIONE DEI MAGISTRATI ONORARI - UN ALTRO TASSELLO CON LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA C-41/23

Con la decisione resa nella causa C-41/23, la Corte di Giustizia ha affermato che:

"La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70,deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l’utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato."

Ciò posto il DDL DELMASTRO approvato il 04/06/2024 dal Consiglio dei Ministri ed in procinto di essere presentato alle Camere, appare manifestamente contrario al diritto europeo nella parte in cui prevede, nell'inserendo art. 30 quinquies, al posto della stabilizzazione indicata al comma 1 dell'art. 29 D. Lgs. 116/2017 per cui "I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.", una procedura di valutazione di idoneità professionale quadriennale.

Inoltre la riforma contenuta nel DDL DELMASTRO riduce di 1/3 il compenso oggi previsto per i magistrati onorari non esclusivi e impedisce di fatto agli stessi lo svolgimento di altra attività e di continuare a versare la contribuzione previdenziale alle rispettive Casse Professionali.


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martedì 23 luglio 2019

COME PEGGIORARE LA RIFORMA ORLANDO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Il Governo sbandiera ai quattro venti come una sintesi positiva, fra le diverse istanze delle anime della magistratura onoraria, la prossima presentazione di un DDL fortemente penalizzante per i Giudici Onorari di Tribunale.
La tabella finale allegata a tale DDL chiarisce che a farne le spese saranno proprio questi ultimi, i quali, non solo, vengono trattati a livello economico in maniera del tutto incomprensibilmente insoddisfacente rispetto ai GdP, ma anche, per la maggior parte, vengono destinati a comporre l'Ufficio per il Processo.
Dimentica anche questo Governo che l'art. 106 comma 2 della Costituzione consente la nomina di magistrati onorari "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli"e non per altre funzioni (rectius mansioni).
Nei fatti l'inserimento nell'Ufficio per il Processo, pone il Giudice Onorario a non svolgere le funzioni attribuite a giudici singoli, tanto basti pensare che all'interno dello stesso non è previsto che vi siano anche Giudici Professionali.
Il DDL di riforma della riforma mantiene inalterato il vulnus del D.Lgs. 116/2017 laddove dispone l'inserimento nell'Ufficio del Processo dei magistrati onorari ed è nella sua previsione economica punitivo nei confronti dei vecchi GOT a tutto vantaggio invece dei GdP.


mercoledì 3 ottobre 2018

Un investitore può fare uso selettivo della nullità del contratto quadro?

Con l'ordinanza n. 23927 del 02 ottobre 2018 la I^ Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso all'esame del Primo Presidente la questione di massima di particolare importanza concernente la possibilità per l’investitore di fare un uso selettivo della nullità del contratto quadro, limitandone gli effetti solo ad alcune delle operazioni poste in essere in esecuzione del rapporto dichiarato nullo.

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giovedì 19 aprile 2018

ERROR IN PROCEDENDO o VIZIO DI MOTIVAZIONE? Occhio al rischio inammissibilità del ricorso

La Cassazione con la sentenza 5205/2016 ha ricordato che:
<...il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112, cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc, civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. L'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso (fra le tante Cass. 11 maggio 2012, n. 7268).>

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venerdì 2 febbraio 2018

I LIMITI DELL'ART. 587 CPP - la pronuncia delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 3391 del 26/10/2017 depositata il 24/01/2018 hanno così circoscritto l'ambito di applicazione dell'art. 587 cpp:

<L'efffetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del medesimo>

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martedì 3 ottobre 2017

LA COMMISSIONE NELLA OPERAZIONE DI STOCK LENDING NON E' DEDUCIBILE

La Cassazione con la sentenza 11872/2017 ha affermato che, in tema di deducibilità dei costi in relazione a partecipazioni societarie, l’operazione di “Stock Lending”, ossia di prestito di azioni che preveda a favore del mutuatario il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi), realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, non rilevando che in un caso si verta su un diritto reale e nell’altro su un diritto di credito.
Ne consegue che tale operazione è soggetta ai limiti di cui all’art. 109, comma 8, TUIR, restando il versamento della commissione un costo indeducibile.

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lunedì 11 settembre 2017

LA MESSA ALLA PROVA E' UN NUOVO PROCEDIMENTO SPECIALE ALTERNATIVO AL RITO ORDINARIO

Con la sentenza n. 22545/2017 la Corte di Cassazione ha affermato che:
“Il nuovo istituto come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 novembre 2015, ha dunque effetti sostanziali, perchè dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione processuale, in quano consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio ordinario, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.”
Ne consegue che una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non può dedursi in sede di appello l'ingiustificato diniego della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.




martedì 27 giugno 2017

SULLA LITISPENDENZA EUROUNITARIA

Con la ordinanza 15183 del 20 giugno 2017 la Corte di Cassazione ha sottoposto in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:

a> se la violazione delle regole sulla litispendenza, contenute nei paragrafi 2 e 3 dell'art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, incida esclusivamente sulla determinazione della competenza giurisdizionale, con conseguente applicazione dell'art. 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, o , al contrario, possa costituire motivo ostativo al riconoscimento nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata preventivamente adita, della pronuncia assunta nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata successivamente adita, sotto il profilo dell'ordine pubblico processuale, tenuto conto che l'art. 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 richiama soltanto le regole determinative della competenza giurisdizionale contenute negli artt. da 3 a 14, e non il successivo art. 19.

b> se l'interpretazione dell'art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, inteso solo come criterio determinativo della competenza giurisdizionale, contrasti con la nozione eurounitaria della litispedenza nonchè con la funzione e con la finalità della norma, volta a dettare un insieme di regole inderogabilie, di ordine publico processuale, a garanzia della creazione di uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealtà processuale reciproca tra gli Stati membri, all'interno del quale possa operare il riconoscimento automatico e la libera circolazione di decisioni.



venerdì 5 maggio 2017

Messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale? Competenza al GIP

La Corte di Cassazione con la sentenza 21324/2017 ha affermato che sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale è competente il GIP e non il Giudice del Dibattimento.

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lunedì 27 febbraio 2017

venerdì 20 gennaio 2017

InterNational Security Interest (INSI)

InterNational Security Interest (INSI) è una testata giornalistica online indipendente che promuove la produzione e la diffusione di contenuti di carattere accademico-scientifico e divulgativo relativi al mondo della security e dei social affairs

http://www.internationalsecurityinterest.com/

lunedì 14 novembre 2016

ALTOLA': il giudice dell'impugnazione nel dichiarare che il fatto non è più previsto come reato DEVE revocare le statuizioni civili.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 46688/2016 hanno affermato che:

<In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.>


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Locazioni non abitative - LEGITTIMA la predeterminazione di un canone in misura differenziata e crescente o correlato a elementi o fatti predeterminati e influenti

Con la sentenza n. 22909 /2016 la Cassazione ha affermato che:

«Alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, deve ritenersi legittima la clausola in cui venga pattuita l'iniziale predeterminazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto; e ciò, sia mediante la previsione del pagamento di rate quantitativamente differenziate e predeterminate per ciascuna frazione di tempo; sia mediante il frazionamento dell'intera durata del contratto in periodi temporali più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione; sia correlando l'entità del canone all'incidenza di elementi o di fatti (diversi dalla svalutazione monetaria) predeterminati e influenti, secondo la comune visione dei paciscenti, sull'equilibrio economico del sinallagma.
La legittimità di tale clausola dev'essere peraltro esclusa là dove risulti - dal testo del contratto o da elementi extratestuali della cui allegazione deve ritenersi onerata la parte che invoca la nullità della clausola - che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della legge n. 392 del 1978 (nella formulazione originaria ed in quella novellata dall'art. 1, comma nono - sexies, della legge n. 118 del 1985), così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, primo comma, della stessa legge»


giovedì 10 novembre 2016

L'ACCERTAMENTO SOTTOSCRITTO DA DIRIGENTE ILLEGITTIMAMENTE NOMINATO E' UTILIZZABILE AI FINI PENALI

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35294/2016 afferma che l'accertamento tributario sia pure sottoscritto da dirigente illegittimamente nominato è utilizzabile ai fini penali, perchè "In sede penale l'avviso di accertamento subisce una trasformazione genetica, non è più atto di impulso, ma documento che veicola informazioni" e dunque "l'avviso di accertamento è strumentale all'esercizio dell'azione, non ne è l'atto che l'incorpora. Il suo statuto non è l'art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973, ma l'art. 191, cod. proc. pen."

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lunedì 3 ottobre 2016

SOCIO PER OTTENERE UN MUTUO AGEVOLATO ? MULTA DELLA AGCM A BANCA POPOLARE DI VICENZA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO per il periodo 2013 - 2015 ha rilevato:
> che le condotte della Banca Popolare di Vicenza hanno limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso: ovvero, la sottoscrizione di titoli della Banca (titoli peraltro difficilmente negoziabili e liquidabili, stante la natura di società non quotata della Banca Popolare di Vicenza, e che nel corso del finanziamento non potevano essere disinvestiti, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste). 
> che la Banca Popolare di Vicenza, obbligando i consumatori anche all’apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo presso la stessa, ha posto in essere una pratica legante mutui-conti correnti vietata dal Codice del Consumo.


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venerdì 30 settembre 2016

INDENNITA' DI AVVIAMENTO ANCHE PER GLI IMMOBILI AD USO DIVERSO SITI NEI CENTRI COMMERCIALI

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18748 del 23 settembre 2016 ha affermato che "... i centri commerciali assumono una funzione attrattiva di clientala che costituisce - a ben vedere - il risultato del richiamo operato dalle singole attività che vi hanno sede, in una sorta di sinergia reciproca;
- in una situazione siffatta, non è - di norma - possibile distinguere un avviamento "proprio" del centro che non sia anche "proprio" di ciascuna attività in esso svolta ... del che consegue che anche in relazione ai contratti di locazione relativi ad immobili interni o complementari a centri commerciali deve essere riconosciuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale laddove ricorrano le condizionei di cui all'art. 34 l. n.. 392/78"

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MATRIMONI TELEMATICI COMPATIBILI

E' compatibile con l’ordine pubblico interno il matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pakistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica.

Così la Cassazione con la sentenza 15343 / 2016

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venerdì 15 luglio 2016

La CORTE di CASSAZIONE rimette alla CORTE COSTITUZIONALE la questione relativa alla PRESCRIZIONE dopo la sentenza della CGE TARICCO

La terza sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 28346 del 30 marzo 2016 e depositata in data 08 luglio 2016 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della legge 2 agosto 2008, n.130 di esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007(TFUE), nella parte in cui impone di applicare l’art.325. par.1 e 2 del TFUE, dal quale discende- nell’interpretazione di esso fornita dalla Corte di Giustizia Grande Sezione con la sentenza dell’8 settembre 2015, nella causa C-105/14, Taricco - l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare- nelle ipotesi di frodi gravi che ledano gli interessi dell’Unione Europea, allorquando ne derivi la “sistematica impunità”- le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma 3 e 161, comma 2 cod.pen., “ anche quando dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento della prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”.

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martedì 5 luglio 2016

LE STATUIZIONI CIVILI PRONUNCIATE NEL GIUDIZIO DI MERITO HANNO L'ATTITUDINE A SOPRAVVIVERE ALLA INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA RILEVANZA PENALE DEL FATTO

Con la sentenza n. 21958 / 2016 la Cassazione (II° Sezione) ha affermato che
<nel caso in cui sia già intervenuta una pronuncia di condanna (in primo o secondo grado) per il reato di danneggiamento non aggravato, nel dichiarare che il fatto non è previsto come reato a seguito della “abolitio criminis” e trasformazione della fattispecie in illecito civile operata dall’art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 7/2016, il giudice dell’impugnazione è tenuto a pronunciarsi in ordine alle statuizioni civili della sentenza.>

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martedì 26 aprile 2016

LA MEDICINA DI GRUPPO NON COSTITUISCE EX LEGE PRESUPPOSTO PER L'IRAP

Con la sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016 le Sezioni Unite della Cassazione sanciscono che:
<Lo svolgimento dell’attività della medicina di gruppo non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, e quindi non costituisce ex lege presupposto d’imposta.>

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