Con il parere n. 3169/2012 del 10 luglio 2012 il Consiglio di Stato, in relazione al DPR di riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3 comma 4 del DL 138/2011, ha avuto modo di osservare che:
<E, infatti, evidente che una riforma degli ordinamenti professionali finalizzata ad attuare il principio di liberalizzazione è direttamente ispirata a realizzare la piena concorrenza nel settore, in conformità anche con il diritto dell'Unione europea, che qualifica l'attività delle libere professioni come servizi (articolo 57, par. 2 lett. d) TFUE), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE)>
venerdì 17 agosto 2012
martedì 7 agosto 2012
ABROGATA LA LEGGE 339/2003?
L'art. 3 comma 5.bis del DL 138/2011 convertito dalla legge 183/2011 prevede che "Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13
agosto 2012."
Il medesimo articolo al comma 5-ter dispone che "Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Appare evidente che la Legge 339/2003 è in palese contrasto con i principi di cui all'art. 3 comma 5 lettera a) che prevede come " l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,
in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede
legale della societa' professionale;"
Orbene non vi è alcuna ragione di interesse pubblico nella L. 339/2003 in quanto come osservato dalla decisione n. 189/2001 della Corte Costituzionale in punto L. 662/96 "Nella prospettiva, poi, dei doveri propri della professione forense, non è
dubbio che, come avverte lo stesso rimettente, il diritto di difesa risulta
garantito solo se l'avvocato, in piena fedeltà al mandato, è in grado di
esercitare compiutamente il ministero tecnico a lui affidato.
Ma, in relazione a tale basilare principio, non sembrano,
invero, porsi, per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza con la
pubblica amministrazione, in regime di part-time ridotto, particolari
esigenze che non possano trovare soddisfazione, così come per l'opera di tutti i
professionisti, in quella disciplina generale dell'attività da essi svolta, che
giunge a contemplare anche il presidio, ove occorra, della sanzione penale
(artt. 380 e 622 cod. pen.)"
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