martedì 26 aprile 2016

LA MEDICINA DI GRUPPO NON COSTITUISCE EX LEGE PRESUPPOSTO PER L'IRAP

Con la sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016 le Sezioni Unite della Cassazione sanciscono che:
<Lo svolgimento dell’attività della medicina di gruppo non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, e quindi non costituisce ex lege presupposto d’imposta.>

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