mercoledì 15 aprile 2015

la convivenza concretante una famiglia di fatto dopo il divorzio esclude l'obbligo di corresponsione di assegno divorzile anche se tale famiglia di fatto in seguito cessi

La Corte di Cassazione con la sentenza 6855 depositata il 03/04/2015 ha affermato che:
<sembra a questo Collegio assai più coerente, ..., affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libero e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra i conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli).
Va per di più considerata la condizione del coniuge, che si vorrebbe nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura confiderebbe, all'evidenza, nell'esonero definitivo da ogni obbligo.>

Pertanto viene escluso il fenomeno della quiescenza del diritto all'assegno nel caso di convivenza costituente un vero e proprio rapporto di famiglia di fatto intrapreso dall'ex coniuge, dovendosi invece ritenere definitiva la cessazione dell'obbligo.