Così le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13620/2012:
<... pur non esistendo nel nostro sistema processuale una norma che imponga
la regola dello stare decisis, essa costituisce, tuttavia, un valore
immanente nell'ordinamento, per cui, soprattutto in tema di norme
processuali, ove siano compatibili con la lettera della legge due
diverse interpretazioni, deve sempre preferirsi quella sulla cui base si
sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella
giurisprudenza della Corte di cassazione.> (stralcio massima)
<... benchè non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa tuttavia costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente all'ordinamento, in vase alla quale non ci si può discostare da una interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione nomofilattica, senza delle forti ed apprezzabili ragioni giustificative.> (stralcio motivazioni)
<tale rilievo appare tanto più pertinente in materia di interpretazione di norme processuali ... dove l'esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza, non potendo l'utente del servizio giustizia essere esposto al rischio di frequenti modifiche degtli indirizzi giurisprudenziali con evidenti gravi ripercussioni sulla effettiva tutela dei propri diritti pur garantita dall'art. 24 della Costituzione; ...> (stralcio motivazione)
martedì 16 ottobre 2012
giovedì 11 ottobre 2012
I citttadini albanesi, sposati in Albania ma residenti in Italia, possono chiedere l'immediato scioglimento del matrimonio al Giudice Italiano
In
base all'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento CE n. 2201/2003 del
27 novembre 2003 “Sono
competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla
separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio
le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui
territorio si trova – la residenza abituale dei coniugi ...”
La
Corte di Giustizia con la sentenza 29 novembre 2007 causa C-68/07 ha
poi precisato che “Il
Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi
che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno
degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti
dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve
esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro
che esercita la competenza.”
Però,
l' art.
31 comma 1 della legge 218/1995
prevede che “
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.”
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.”
Secondo
quanto emerge dalla normativa albanese in materia di famiglia l'ordinamento di detto Stato prevede l'istituto dello scioglimento
del matrimonio senza richiedere una pronuncia precedente di
separazione e contempla tre forma di divorzio: su comune accordo dei
coniugi; per richiesta di uno dei coniugi; per interruzione della
vita comune protrattasi da tre anni.
martedì 18 settembre 2012
Incompatibilità Avvocati - i limiti imposti dalle norme europee
La Corte di Giustizia con la sentenza C-225/09 ha indicato quali sono I LIMITI imposti ad un Stato Nazionale in punto restrizioni all'accesso della professione forense.
<... l’art. 8 della direttiva 98/5 dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti e che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro. >
Di seguito il link per leggere la sentenza integrale della CGE
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=c-225/09&td=ALL
<... l’art. 8 della direttiva 98/5 dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti e che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro. >
Di seguito il link per leggere la sentenza integrale della CGE
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=c-225/09&td=ALL
Le incompatibilità reintroducende con il disegno di legge della Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense non sono necessarie nè proporzionali rispetto alla garanzia dell'autonomia degli avvocati o alla tutela dell'integrità del professionista
Ecco quanto espresso dall'AGCM con il parere AS 974, "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" pubblicato sul Bollettino n. 30 del 13 agosto 2012, in tema di incompatibilità:
<Pertanto, al fine di non determinare ingiustificate restrizioni concorrenziali, l’Autorità ribadisce che il regime di incompatibilità dovrebbe essere funzionale alla natura e alle caratteristiche dell’attività professionale e risultare necessario e proporzionato a salvaguardare l'autonomia dei soggetti che erogano le prestazioni nonché a tutelare l'integrità degli stessi, caratteri questi indispensabili per il corretto esercizio della professione. In questa ottica, non risultano necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell’autonomia degli avvocati o alla tutela dell’integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time, né appare giustificata l’imposizione del limite all’iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l’avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina. Eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti dallo svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, meno restrittivi della libertà di iniziativa economica, quali, ad esempio, le regole di correttezza professionale e i conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.>
<Pertanto, al fine di non determinare ingiustificate restrizioni concorrenziali, l’Autorità ribadisce che il regime di incompatibilità dovrebbe essere funzionale alla natura e alle caratteristiche dell’attività professionale e risultare necessario e proporzionato a salvaguardare l'autonomia dei soggetti che erogano le prestazioni nonché a tutelare l'integrità degli stessi, caratteri questi indispensabili per il corretto esercizio della professione. In questa ottica, non risultano necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell’autonomia degli avvocati o alla tutela dell’integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time, né appare giustificata l’imposizione del limite all’iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l’avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina. Eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti dallo svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, meno restrittivi della libertà di iniziativa economica, quali, ad esempio, le regole di correttezza professionale e i conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.>
venerdì 17 agosto 2012
Riforma Ordinamenti Professionali - il parere del Consiglio di Stato in punto restrizioni
Con il parere n. 3169/2012 del 10 luglio 2012 il Consiglio di Stato, in relazione al DPR di riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3 comma 4 del DL 138/2011, ha avuto modo di osservare che:
<E, infatti, evidente che una riforma degli ordinamenti professionali finalizzata ad attuare il principio di liberalizzazione è direttamente ispirata a realizzare la piena concorrenza nel settore, in conformità anche con il diritto dell'Unione europea, che qualifica l'attività delle libere professioni come servizi (articolo 57, par. 2 lett. d) TFUE), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE)>
<E, infatti, evidente che una riforma degli ordinamenti professionali finalizzata ad attuare il principio di liberalizzazione è direttamente ispirata a realizzare la piena concorrenza nel settore, in conformità anche con il diritto dell'Unione europea, che qualifica l'attività delle libere professioni come servizi (articolo 57, par. 2 lett. d) TFUE), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE)>
martedì 7 agosto 2012
ABROGATA LA LEGGE 339/2003?
L'art. 3 comma 5.bis del DL 138/2011 convertito dalla legge 183/2011 prevede che "Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13
agosto 2012."
Il medesimo articolo al comma 5-ter dispone che "Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Appare evidente che la Legge 339/2003 è in palese contrasto con i principi di cui all'art. 3 comma 5 lettera a) che prevede come " l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,
in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede
legale della societa' professionale;"
Orbene non vi è alcuna ragione di interesse pubblico nella L. 339/2003 in quanto come osservato dalla decisione n. 189/2001 della Corte Costituzionale in punto L. 662/96 "Nella prospettiva, poi, dei doveri propri della professione forense, non è
dubbio che, come avverte lo stesso rimettente, il diritto di difesa risulta
garantito solo se l'avvocato, in piena fedeltà al mandato, è in grado di
esercitare compiutamente il ministero tecnico a lui affidato.
Ma, in relazione a tale basilare principio, non sembrano,
invero, porsi, per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza con la
pubblica amministrazione, in regime di part-time ridotto, particolari
esigenze che non possano trovare soddisfazione, così come per l'opera di tutti i
professionisti, in quella disciplina generale dell'attività da essi svolta, che
giunge a contemplare anche il presidio, ove occorra, della sanzione penale
(artt. 380 e 622 cod. pen.)"
martedì 3 aprile 2012
L'incidenza sul regime di prescrizione dell'impegno del venditore ad eliminare i vizi della cosa venduta
|
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VENDITA - GARANZIA EDILIZIA - IMPEGNO DEL VENDITORE DI ELIMINARE I VIZI - INCIDENZA SUL REGIME DI PRESCRIZIONE | |||||||||
La Sezione Seconda Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la garanzia edilizia, trattandosi di stabilire se l’impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa venduta comporti soltanto l’interruzione della prescrizione ex art. 1495 cod. civ., destinata a decorrere “ex novo” secondo il regime speciale annuale, oppure implichi l’attivazione del termine ordinario di prescrizione decennale. | |||||||||
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=3038 |
lunedì 9 gennaio 2012
L'AGCM chiede il superamento di criticità anacronistiche delle libere professioni
Stralcio Segnalazione S1378 - dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 05 dicembre 2012
"LIBERE PROFESSIONI
Da molti anni, la riforma delle libere professioni è al centro del dibattito, in ragione del ruolo cruciale che tali attività rivestono per la competitività delle imprese e del sistema economico tutto. L’Autorità ha piena consapevolezza degli interessi fondamentali del singolo e della collettività spesso collegati ai servizi professionali, nonché del contributo di molte attività professionali alla diffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’interesse della competitività del Paese. Per tali ragioni, l’Autorità non disconosce le peculiarità che connotano tali attività né intende perseguire alcuna impropria assimilazione delle libere professioni alle attività commerciali. L’Autorità ritiene tuttavia che i principi concorrenziali possano essere applicati, anche in tale settore, in modo compatibile con le esigenze di protezione sociale e di tutela dei rilevanti interessi pubblici ad esso sottesi e che una maggiore ispirazione del quadro regolamentare ai suddetti principi possa arrecare benefici stimoli al settore e, di riflesso, all’intera collettività.
In tale ottica, significativi passi in avanti sono stati certamente compiuti dal legislatore in accoglimento di misure da tempo proposte dall’Autorità. Si fa riferimento, in particolare, alle novità introdotte dall’art. 3 D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011, dall’art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità) e dall’art. 33 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011. Non può, pertanto, che esprimersi apprezzamento con riguardo i) alla prevista riforma degli ordini professionali in senso pro-
competitivo ii) alla soppressione del riferimento alle tariffe, iii) alla riduzione della durata del tirocinio, iv) alla fissazione esplicita del termine massimo entro cui decadranno le norme degli ordinamenti professionali in contrasto con le nuove disposizioni; v) alla esplicita ammissione della possibilità di ricorrere alla forma societaria secondo i modelli regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile.
Restano tuttavia ancora delle criticità che urge superare perchè del tutto anacronistiche, prive di giustificazione e all’origine di rilevanti inefficienze nel settore che impattano negativamente sulla competitività dell’intero sistema. La prossima emanazione di un d.P.R. per la riforma degli ordinamenti professionali (ex art. 3, comma, 5, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011) costituisce la più corretta sede per rimuovere le incrostazioni regolatorie che tuttora residuano nel settore, e nel quale l’Autorità ritiene che possano trovare spazio le misure di seguito indicate, relative ai tariffari, alla separazione delle attività di gestione degli albi da quelle di verifica disciplinare, all’incremento della pianta organica dei notai e comunque al suo completamento, alle riserve di attività ed ai regimi di incompatibilità" nota 23
Nella nota 23 l'AGCM richiama la propria segnalazione AS 223 del 12 dicembre 2001 avente ad oggetto <Iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti statali con contratto part-time.>
"LIBERE PROFESSIONI
Da molti anni, la riforma delle libere professioni è al centro del dibattito, in ragione del ruolo cruciale che tali attività rivestono per la competitività delle imprese e del sistema economico tutto. L’Autorità ha piena consapevolezza degli interessi fondamentali del singolo e della collettività spesso collegati ai servizi professionali, nonché del contributo di molte attività professionali alla diffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’interesse della competitività del Paese. Per tali ragioni, l’Autorità non disconosce le peculiarità che connotano tali attività né intende perseguire alcuna impropria assimilazione delle libere professioni alle attività commerciali. L’Autorità ritiene tuttavia che i principi concorrenziali possano essere applicati, anche in tale settore, in modo compatibile con le esigenze di protezione sociale e di tutela dei rilevanti interessi pubblici ad esso sottesi e che una maggiore ispirazione del quadro regolamentare ai suddetti principi possa arrecare benefici stimoli al settore e, di riflesso, all’intera collettività.
In tale ottica, significativi passi in avanti sono stati certamente compiuti dal legislatore in accoglimento di misure da tempo proposte dall’Autorità. Si fa riferimento, in particolare, alle novità introdotte dall’art. 3 D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011, dall’art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità) e dall’art. 33 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011. Non può, pertanto, che esprimersi apprezzamento con riguardo i) alla prevista riforma degli ordini professionali in senso pro-
competitivo ii) alla soppressione del riferimento alle tariffe, iii) alla riduzione della durata del tirocinio, iv) alla fissazione esplicita del termine massimo entro cui decadranno le norme degli ordinamenti professionali in contrasto con le nuove disposizioni; v) alla esplicita ammissione della possibilità di ricorrere alla forma societaria secondo i modelli regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile.
Restano tuttavia ancora delle criticità che urge superare perchè del tutto anacronistiche, prive di giustificazione e all’origine di rilevanti inefficienze nel settore che impattano negativamente sulla competitività dell’intero sistema. La prossima emanazione di un d.P.R. per la riforma degli ordinamenti professionali (ex art. 3, comma, 5, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge dalla L. n. 148/2011) costituisce la più corretta sede per rimuovere le incrostazioni regolatorie che tuttora residuano nel settore, e nel quale l’Autorità ritiene che possano trovare spazio le misure di seguito indicate, relative ai tariffari, alla separazione delle attività di gestione degli albi da quelle di verifica disciplinare, all’incremento della pianta organica dei notai e comunque al suo completamento, alle riserve di attività ed ai regimi di incompatibilità" nota 23
Nella nota 23 l'AGCM richiama la propria segnalazione AS 223 del 12 dicembre 2001 avente ad oggetto <Iscrizione all'albo degli avvocati dei dipendenti statali con contratto part-time.>
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