martedì 18 settembre 2012

Incompatibilità Avvocati - i limiti imposti dalle norme europee

La Corte di Giustizia con la sentenza C-225/09 ha indicato quali sono I LIMITI imposti ad un Stato Nazionale in punto restrizioni all'accesso della professione forense.

<... l’art. 8 della direttiva 98/5 dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli avvocati ivi iscritti e che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro. >

Di seguito il link per leggere la sentenza integrale della CGE
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=c-225/09&td=ALL

Le incompatibilità reintroducende con il disegno di legge della Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense non sono necessarie nè proporzionali rispetto alla garanzia dell'autonomia degli avvocati o alla tutela dell'integrità del professionista

Ecco quanto espresso dall'AGCM con il parere AS 974, "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" pubblicato sul Bollettino n. 30 del 13 agosto 2012, in tema di incompatibilità:

<Pertanto, al fine di non determinare ingiustificate restrizioni concorrenziali, l’Autorità ribadisce che il regime di incompatibilità dovrebbe essere funzionale alla natura e alle caratteristiche dell’attività professionale e risultare necessario e proporzionato a salvaguardare l'autonomia dei soggetti che erogano le prestazioni nonché a tutelare l'integrità degli stessi, caratteri questi indispensabili per il corretto esercizio della professione. In questa ottica, non risultano necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell’autonomia degli avvocati o alla tutela dell’integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche part-time, né appare giustificata l’imposizione del limite all’iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l’avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina. Eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti dallo svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, meno restrittivi della libertà di iniziativa economica, quali, ad esempio, le regole di correttezza professionale e i conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.>