venerdì 15 luglio 2016

La CORTE di CASSAZIONE rimette alla CORTE COSTITUZIONALE la questione relativa alla PRESCRIZIONE dopo la sentenza della CGE TARICCO

La terza sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 28346 del 30 marzo 2016 e depositata in data 08 luglio 2016 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della legge 2 agosto 2008, n.130 di esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007(TFUE), nella parte in cui impone di applicare l’art.325. par.1 e 2 del TFUE, dal quale discende- nell’interpretazione di esso fornita dalla Corte di Giustizia Grande Sezione con la sentenza dell’8 settembre 2015, nella causa C-105/14, Taricco - l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare- nelle ipotesi di frodi gravi che ledano gli interessi dell’Unione Europea, allorquando ne derivi la “sistematica impunità”- le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma 3 e 161, comma 2 cod.pen., “ anche quando dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento della prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l’imputato”.

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martedì 5 luglio 2016

LE STATUIZIONI CIVILI PRONUNCIATE NEL GIUDIZIO DI MERITO HANNO L'ATTITUDINE A SOPRAVVIVERE ALLA INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA RILEVANZA PENALE DEL FATTO

Con la sentenza n. 21958 / 2016 la Cassazione (II° Sezione) ha affermato che
<nel caso in cui sia già intervenuta una pronuncia di condanna (in primo o secondo grado) per il reato di danneggiamento non aggravato, nel dichiarare che il fatto non è previsto come reato a seguito della “abolitio criminis” e trasformazione della fattispecie in illecito civile operata dall’art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 7/2016, il giudice dell’impugnazione è tenuto a pronunciarsi in ordine alle statuizioni civili della sentenza.>

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