*La norma sottoposta alla questione di legittimità costituzionale*
<Con ordinanza del 10 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).
La norma dispone che i dati ed elementi trasmessi su
richiesta (ex art. 32, comma 1, numero 7, del d.P.R. n. 600 del 1973),
rilevati direttamente (ex art. 33, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del
1973) ovvero nei controlli relativi alle imposte sulla produzione o
consumo [ex art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative)] sono posti a base delle rettifiche e
degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo
d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha
tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non hanno
rilevanza a tal fine. Prevede, poi, che i prelevamenti o gli importi
riscossi nell’ambito delle predette operazioni sono posti come ricavi o
compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi
assoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica i
soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture
contabili.
La presunzione disciplinata da tale ultima parte della
norma nella sua originaria formulazione (limitata ai «ricavi»)
interessava unicamente gli imprenditori, l’art. 1 della legge n. 311 del
2004 (inserendo anche i «compensi») ne ha poi esteso l’ambito operativo
ai lavoratori autonomi.>La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi» per i seguenti motivi:
<Nel merito la questione è fondata in riferimento alle censure di cui agli artt. 3 e 53 Cost., con conseguente assorbimento di quelle relative agli artt. 24 e 111 Cost.
4.– Anche se le figure dell’imprenditore e del
lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come
nel diritto comunitario, esistono specificità di quest’ultima categoria
che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista
dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il
prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta
produttivo di un ricavo.
Secondo tale doppia correlazione, in assenza di
giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata
utilizzata per l’acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di
fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi
venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati.
Il fondamento economico-contabile di tale meccanismo è
stato ritenuto da questa Corte (sentenza n. 225 del 2005) congruente con
il fisiologico andamento dell’attività imprenditoriale, il quale è
caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e
servizi in vista di futuri ricavi.
L’attività svolta dai lavoratori autonomi, al contrario,
si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la
marginalità dell’apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi
differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi,
sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura
intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali.
4.1.– Si aggiunga che la non ragionevolezza della
presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che
peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo
gli indirizzi dell’Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un
sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente
si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica
promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.
4.2.– Peraltro, l’esigenza di combattere un’evasione
fiscale ritenuta rilevante nel settore trova una risposta nella recente
produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari. ... omissis ...
La tracciabilità del danaro, oltre ad essere uno
strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita,
persegue il dichiarato fine di contrastare l’evasione o l’elusione
fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti
che si possono prestare ad operazioni “in nero”.
5.– Pertanto nel caso di specie la presunzione è lesiva
del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva,
essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti
correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad
un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che
questo a sua volta sia produttivo di un reddito.>