Importante sentenza della Cassazione n. 28340/2011!
La procedura di stabilimento-integrazione fissata dalla direttiva 98/5/Ce, attuata con il Dlgs 96/2001, trova piena attuazione.
martedì 27 dicembre 2011
mercoledì 7 dicembre 2011
Con il nuovo articolo 21-bis L. 287/1990 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può intervenire sugli atti aministrativi che determinano distorsioni della concorrenza
"21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione
delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere
motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni
riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta
giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può
presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i
successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
"21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
martedì 24 maggio 2011
L'accesso alla professione notarile non può essere riservato ai soli cittadini dello stato membro
Per la Corte di Giustizia le attività notarili in Belgio, Germania, Grecia, Francia, Lussemburgo e Austria non partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45 del Trattato CE.
Ciò posto il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa di tali Stati per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza e dunque vietata ai sensi dell'art. 43 CE.
Per leggere la sentenza per esteso della causa C-47/08 vai al seguente link:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=47%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Ciò posto il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa di tali Stati per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza e dunque vietata ai sensi dell'art. 43 CE.
Per leggere la sentenza per esteso della causa C-47/08 vai al seguente link:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=47%2F08&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
domenica 15 maggio 2011
PART TIME - IL TRIBUNALE DI TRENTO DISAPPLICA L'ART. 16 L 183/10
Il Tribunale di Trento - Giudice del Lavoro - con l'ordinanza del 4 maggio 2011 ha DISAPPLICATO l'art. 16 Legge 183/2010 per contrasto con la direttiva n. 97/81/CE.
Il Tribunale di Trento ha altresì ritenuto che la norma in oggetto confligge anche con l'art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che sancisce la volontarietà di ogni prestazione lavorativa.
http://www.avvocati-part-time.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1915:dipendenti-pupplici-in-part-time-su-wwwconcorrenzaeavvocaturaningcom-ce-il-gruppo-qarticolo-16q&catid=1:tutte-le-notizie&Itemid=2
Il Tribunale di Trento ha altresì ritenuto che la norma in oggetto confligge anche con l'art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che sancisce la volontarietà di ogni prestazione lavorativa.
http://www.avvocati-part-time.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1915:dipendenti-pupplici-in-part-time-su-wwwconcorrenzaeavvocaturaningcom-ce-il-gruppo-qarticolo-16q&catid=1:tutte-le-notizie&Itemid=2
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