mercoledì 3 ottobre 2018

Un investitore può fare uso selettivo della nullità del contratto quadro?

Con l'ordinanza n. 23927 del 02 ottobre 2018 la I^ Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso all'esame del Primo Presidente la questione di massima di particolare importanza concernente la possibilità per l’investitore di fare un uso selettivo della nullità del contratto quadro, limitandone gli effetti solo ad alcune delle operazioni poste in essere in esecuzione del rapporto dichiarato nullo.

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giovedì 19 aprile 2018

ERROR IN PROCEDENDO o VIZIO DI MOTIVAZIONE? Occhio al rischio inammissibilità del ricorso

La Cassazione con la sentenza 5205/2016 ha ricordato che:
<...il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell'art. 112, cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc, civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. L'erronea sussunzione nell'uno piuttosto che nell'altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso (fra le tante Cass. 11 maggio 2012, n. 7268).>

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venerdì 2 febbraio 2018

I LIMITI DELL'ART. 587 CPP - la pronuncia delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 3391 del 26/10/2017 depositata il 24/01/2018 hanno così circoscritto l'ambito di applicazione dell'art. 587 cpp:

<L'efffetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva è maturata dopo la irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del medesimo>

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