È ricorribile per cassazione l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello
pronunciata, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., non
per la manifesta infondatezza di merito del gravame, ma per un
impedimento di rito (nella specie, genericità dell’impugnazione), tale
ordinanza essendo, in senso sostanziale, una sentenza.
Ordinanza 27 marzo 2014 n. 7273
(Sezione Sesta Civile, Presidente S. Petitti, Relatore A. Giusti)
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