Importante sentenza della Cassazione n. 28340/2011!
La procedura di stabilimento-integrazione fissata dalla direttiva 98/5/Ce, attuata con il Dlgs 96/2001, trova piena attuazione.
martedì 27 dicembre 2011
mercoledì 7 dicembre 2011
Con il nuovo articolo 21-bis L. 287/1990 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può intervenire sugli atti aministrativi che determinano distorsioni della concorrenza
"21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione
delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere
motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni
riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta
giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può
presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i
successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
"21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
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