venerdì 25 gennaio 2013
Anche il giudice nazionale del rinvio ha l'obbligo a sottoporre d'ufficio alla CGE una domanda di pronuncia pregiudiziale
Così la sentenza della CGE nella causa 416/10
<L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, come l’odierno giudice del rinvio, ha l’obbligo di sottoporre d’ufficio alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale anche quando esso statuisca su rinvio a seguito dell’annullamento della sua prima decisione ad opera del giudice costituzionale dello Stato membro interessato e una norma nazionale gli imponga di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa da quest’ultimo giudice>
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giovedì 3 gennaio 2013
Dubbi di costituzionalità sulla riforma dell'ordinamento forense
Ecco alcuni dubbi di costituzionalità della riforma dell'ordinamento forense:
1) la previsione
all'articolo 41, comma 11, in punto retribuzione retribuzione a
favore dei praticanti avvocati nei primi sei mesi di tirocinio, viola l'art. 35 Cost. e, dato il diverso trattamento
per il caso di pratica presso enti pubblici ed Avvocatura dello Stato, l'art. 3 Cost. (vedi, nel corso della
seduta 366 del 26/11/2012 della Commissione Lavoro del Senato, gli
interventi dei Sen. Ichino, Castro, Cristina De Luca, Passoni, e del
Presidente della Commissione Giuliano, i quali, inoltre, hanno rilevato
la contraddizione -incostituzionalità per disparità di trattamento- con
quanto stabilito in tema di apprendistato nel decreto legislativo del 14
settembre 2011 e confermato nella legge n. 92 sul mercato del lavoro.
Vedi altresì il parere della detta Commissione Lavoro) ?
2) la istituzione
legislativa del CNF come giudice speciale "nuovo" (per snaturamento
della precedente attribuzione giurisdizionale), viola l'art.
102 della Costituzione (che al secondo comma prevede che non possono
essere istituiti giudici speciali)?
3) viola l'art.
111, comma 2, della Costituzione per cui "Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale", e la VI disposizione transitoria della Costituzione che prevede
che si debba procedere alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione precostituzionali -tra i quali, appunto, il CNF- rispettando la Costituzione, l'istituzione del "nuovo" giudice speciale CNF (aggravata dal fatto che viene
confermata nel CNF la promiscuità di ruoli, di natura amministrativa e
giurisdizionale, rivestiti da tutti i singoli consiglieri, mentre tale
promiscuità viene meno nei Consigli Nazionali delle professioni che non
hanno natura di giudici della disciplina) ?
4) la previsione di
ingiustificabili privilegi in tema di prova della
continuità dell'esercizio della professione e di adempimento del dovere
di formazione professionale a vantaggio dei parlamentari avvocati e dei
membri degli organi legislativi rispetto a tutti gli altri avvocati viola l'art. 3 Cost. ?
5) viola gli artt. 33 e 3 della Costituzione la
previsione all'art. 19 di un divieto di iscrizione all'albo forense
per gli insegnanti delle scuole elementari ?
6) viola gli art. 4, 41, 97, 101,
102, 108, 111, 113, 138 della Costituzione la realizzazione di
una organizzazione della professione di avvocato che
concentra in unico ente pubblico non economico, il CNF, la
rappresentanza istituzionale degli avvocati e il potere giurisdizionale,
amministrativo e legislativo di settore?
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