Così le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 13620/2012:
<... pur non esistendo nel nostro sistema processuale una norma che imponga
la regola dello stare decisis, essa costituisce, tuttavia, un valore
immanente nell'ordinamento, per cui, soprattutto in tema di norme
processuali, ove siano compatibili con la lettera della legge due
diverse interpretazioni, deve sempre preferirsi quella sulla cui base si
sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella
giurisprudenza della Corte di cassazione.> (stralcio massima)
<... benchè non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa tuttavia costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente all'ordinamento, in vase alla quale non ci si può discostare da una interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione nomofilattica, senza delle forti ed apprezzabili ragioni giustificative.> (stralcio motivazioni)
<tale rilievo appare tanto più pertinente in materia di interpretazione di norme processuali ... dove l'esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza, non potendo l'utente del servizio giustizia essere esposto al rischio di frequenti modifiche degtli indirizzi giurisprudenziali con evidenti gravi ripercussioni sulla effettiva tutela dei propri diritti pur garantita dall'art. 24 della Costituzione; ...> (stralcio motivazione)
martedì 16 ottobre 2012
giovedì 11 ottobre 2012
I citttadini albanesi, sposati in Albania ma residenti in Italia, possono chiedere l'immediato scioglimento del matrimonio al Giudice Italiano
In
base all'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento CE n. 2201/2003 del
27 novembre 2003 “Sono
competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla
separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio
le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui
territorio si trova – la residenza abituale dei coniugi ...”
La
Corte di Giustizia con la sentenza 29 novembre 2007 causa C-68/07 ha
poi precisato che “Il
Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi
che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno
degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti
dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve
esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro
che esercita la competenza.”
Però,
l' art.
31 comma 1 della legge 218/1995
prevede che “
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.”
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.”
Secondo
quanto emerge dalla normativa albanese in materia di famiglia l'ordinamento di detto Stato prevede l'istituto dello scioglimento
del matrimonio senza richiedere una pronuncia precedente di
separazione e contempla tre forma di divorzio: su comune accordo dei
coniugi; per richiesta di uno dei coniugi; per interruzione della
vita comune protrattasi da tre anni.
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