giovedì 26 giugno 2014

DAL 25 GIUGNO 2014 NUOVO AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Questi i nuovi valori per il contributo unificato introdotti dall'art. 53 DL 90/2014


 Art. 53 
 
                  (Norma di copertura finanziaria) 
 
  1. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di  euro
per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,
di cui 3 milioni di euro per l'armo 2014  e  10  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma  1,
lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014  e  42,53  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015 per  l'attuazione  dell'articolo  52,
comma 2, lettere a), b) e c), si provvede  con  le  maggiori  entrate
derivanti dall'aumento del contributo unificato di  cui  all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole:  «euro  37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»; 
  b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole:  «euro  85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»; 
  c) all'articolo 13. comma 1, alla lettera c) le parole: «euro  206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »; 
  d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro  450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »; 
  e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro  660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»; 
  f) all'articolo 13; comma 1,  alla  lettera  f)  le  parole:  «euro
1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»; 
  g) all'articolo 13, comma 1,  alla  lettera  g)  le  parole:  «euro
1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»; 
  h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal. seguente: «2. Per
i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e'  pari  a
euro 278. Per gli altri  processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 168.»; 
  i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 851». 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito
al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito il  Ministro  della  giustizia  provvede,  con
proprio decreto, all'aumento  del  contributo  unificato  di  cui  al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria
delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I POTERI DI AUTENTICA DEI DIFENSORI NEL PROCESSO TELEMATICO

Ecco l'art. 52 del DL 90/2014 in vigore dal 25 GIUGNO 2014


Art. 52 
 
  (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  « 9-bis.  Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti
processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche'  dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e
dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite
dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  del   presente   comma,
equivalgono  all'originale.  Per  i  duplicati  rimane  fermo  quanto
previsto dall'articolo 23-bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma  non  si
applicano  agli  atti  processuali   che   contengono   provvedimenti
giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di  denaro  vincolate
all'ordine del giudice.»; 
  b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente: 
 
 
                          " ART. 16-sexies 
 
                        (Domicilio digitale) 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di  procedura
civile, quando la legge prevede che le notificazioni  degli  atti  in
materia civile al difensore siano  eseguite,  ad  istanza  di  parte,
presso la cancelleria dell'ufficio  giudiziario,  alla  notificazione
con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente  quando  non
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli
elenchi di cui all'articolo 6-bis del  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  nonche'  dal  registro   generale   degli   indirizzi
elettronici, gestito dal ministero della giustizia.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
  « 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi. 
  1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto  nei  casi
previsti dall'articolo 16-bis,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221.»; 
  b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  « 1-bis. Il diritto di copia  autentica  non  e'  dovuto  nei  casi
previsti dall'articolo 16-bis,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221.»; 
  c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 1-bis. Il diritto di copia senza  certificazione  di  conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.»


martedì 10 giugno 2014

Alle Sezioni Unite il nuovo istituto della RESCISSIONE DEL GIUDICATO

Il 17 luglio 2014 le Sezioni Unite della Cassazione sono chiamate a decidere:

<Se, ed entro che limiti, l’istituto della “rescissione del giudicato”, previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge indicata.>