Con il nuovo articolo 21-bis L. 287/1990 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può intervenire sugli atti aministrativi che determinano distorsioni della concorrenza
"21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato
sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della
concorrenza)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata
ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i
regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che
violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene
che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione
delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere
motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni
riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta
giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può
presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i
successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la
disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104
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