La Corte di Giustizia con la sentenza C-225/09 ha indicato quali sono I LIMITI imposti ad un Stato Nazionale in punto restrizioni all'accesso della professione forense.
<... l’art. 8 della direttiva 98/5 dev’essere
interpretato nel senso che lo Stato membro ospitante può imporre agli
avvocati ivi iscritti e che siano impiegati – vuoi a tempo pieno vuoi a
tempo parziale – presso un altro avvocato, un’associazione o società di
avvocati oppure un’impresa pubblica o privata, restrizioni all’esercizio
concomitante della professione forense e di detto impiego, sempreché
tali restrizioni non eccedano quanto necessario per conseguire
l’obiettivo di prevenzione dei conflitti di interesse e si applichino a
tutti gli avvocati iscritti in detto Stato membro. >
Di seguito il link per leggere la sentenza integrale della CGE
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=c-225/09&td=ALL
Nessun commento:
Posta un commento