venerdì 25 gennaio 2013

Anche il giudice nazionale del rinvio ha l'obbligo a sottoporre d'ufficio alla CGE una domanda di pronuncia pregiudiziale


Così la sentenza della CGE nella causa 416/10
<L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, come l’odierno giudice del rinvio, ha l’obbligo di sottoporre d’ufficio alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale anche quando esso statuisca su rinvio a seguito dell’annullamento della sua prima decisione ad opera del giudice costituzionale dello Stato membro interessato e una norma nazionale gli imponga di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa da quest’ultimo giudice>

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