<nella simulazione relativa della compravendita per
interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non è
litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il negozio è stato
integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel
giudizio>.
La Cassazione infatti ha osservato che <l'accertamento giudiziale e
il giudicato hanno la funzione di produrre effetti nella sfera
giuridico-patrimoniale delle parti, modificando (o confermando
definitivamente) il precedente assetto, ove lo stesso non abbia
questa finalità, perchè lascia invariati gli interessi di una parte (in
senso formale), non vi è la necessità inderogabile di far
partecipare questa parte al processo perchè così operando si
finirebbe per attribuire al giudicato un'efficacia erga omnes, di
natura meramente dichiarativa, diversa da quella derivante
dall'intangibilità così come definita nell'art. 2909 c.c..
Ed
è appunto questa la situazione che si verifica con riferimento
all'alienante quando il contratto sia stato eseguito e si discuta di
simulazione relativa per interposizione fittizia nella persona
dell'acquirente.>
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