la revoca con effetto retroattivo di un atto legittimo con il quale sono stati attribuiti dei diritti o analoghi vantaggi, è contraria ai principi giuridici generali
Così la Corte di Giustizia con la sentenza n. 159/82 confermava il principio espresso nella sentenza del 22 marzo 1961 cause 42 e 49/59.
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