venerdì 17 ottobre 2014

IVA COMUNITARIA - ecco i criteri per individuare una STABILE ORGANIZZAZIONE

Così la Corte di Giustiza con la sentenza 16ottobre 2014 nella causa C-605/12:

<Un primo soggetto passivo con sede della propria attività economica in uno Stato membro, che benefici di servizi forniti da un secondo soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, dev’essere considerato titolare, in quest’altro Stato membro, di una «stabile organizzazione», ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, ai fini dell’accertamento del luogo di imposizione dei servizi stessi, qualora tale organizzazione sia caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, che le consenta di ricevere le prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.>

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