Così la Corte di Giustiza con la sentenza 16ottobre 2014 nella causa C-605/12:
<Un primo soggetto passivo con sede della
propria attività economica in uno Stato membro, che benefici di servizi
forniti da un secondo soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro, dev’essere considerato titolare, in quest’altro Stato membro, di
una «stabile organizzazione», ai sensi dell’articolo 44 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva
2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, ai fini dell’accertamento
del luogo di imposizione dei servizi stessi, qualora tale organizzazione
sia caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da una
struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, che le
consenta di ricevere le prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini
della propria attività economica, cosa che spetta al giudice del rinvio
verificare.>
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