Con la sentenza n. 642 del 16/01/2015 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto:
<"Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto
disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può
ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione
limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di
altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza
nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque
attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed
esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da
escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di
rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un
difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un
provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita
dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti">
Nella sentenza si legge tra l'altro che <Il codice prevede infatti solo che il giudice assuma una decisione ed
esponga poi le ragioni di tale decisione (coincidenti o meno che siano,
in tutto o in parte, con quelle esposte da uno dei contendenti a
sostegno delle proprie pretese), ma non prevede altresì che, in una
sorta circolo vizioso, esponga anche i motivi per i quali abbia
eventualmente condiviso le ragioni sostenute da una delle parti, posto
che tali ragioni, se valide, sono idonee di per sé a sostenere la
decisione assunta, senza che sia necessaria una ulteriore motivazione
riguardante (non già le ragioni della decisione bensì) le ragioni per
cui le suddette "ragioni della decisione" corrispondono a quelle esposte
da una delle parti a sostegno delle proprie pretese.
Certo, è possibile che quanto affermato da una parte sia
"contrastato" (in fatto e in diritto) dall'altra parte, ed in questo
caso la sentenza nella quale il giudice si limitasse a riportare le
ragioni esposte da una delle parti senza prendere in considerazione
quelle contrapposte dall'altra sarebbe censurabile se ed in quanto
oggettivamente incompleta, non certo per la mancata esplicitazione dei
motivi di adesione alle tesi di una delle parti né tanto meno per il
solo fatto che la relativa motivazione risulta costituita dalla mera
riproduzione del contenuto di un atto di parte.
L'unico problema reale di una motivazione siffatta sorge infatti solo
se il contenuto dell'atto riportato a scopo motivazionale non è idoneo e
sufficiente a sostenere la decisione. Esclusivamente in questo caso
quindi, e solo per tale motivo, non per altri, la sentenza sarebbe
censurabile.>
Nessun commento:
Posta un commento