L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO per il periodo 2013 - 2015 ha rilevato:
> che le condotte della Banca Popolare di Vicenza hanno
limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in
relazione ai prodotti di finanziamento, inducendoli ad assumere una
decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso: ovvero, la
sottoscrizione di titoli della Banca (titoli peraltro difficilmente
negoziabili e liquidabili, stante la natura di società non quotata della
Banca Popolare di Vicenza, e che nel corso del finanziamento non
potevano essere disinvestiti, pena la perdita delle condizioni
economiche agevolate previste).
> che la Banca Popolare di Vicenza, obbligando i consumatori anche
all’apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo presso la
stessa, ha posto in essere una pratica legante mutui-conti correnti
vietata dal Codice del Consumo.
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