In
base all'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento CE n. 2201/2003 del
27 novembre 2003 “Sono
competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla
separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio
le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui
territorio si trova – la residenza abituale dei coniugi ...”
La
Corte di Giustizia con la sentenza 29 novembre 2007 causa C-68/07 ha
poi precisato che “Il
Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi
che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno
degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti
dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve
esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro
che esercita la competenza.”
Però,
l' art.
31 comma 1 della legge 218/1995
prevede che “
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.”
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.”
Secondo
quanto emerge dalla normativa albanese in materia di famiglia l'ordinamento di detto Stato prevede l'istituto dello scioglimento
del matrimonio senza richiedere una pronuncia precedente di
separazione e contempla tre forma di divorzio: su comune accordo dei
coniugi; per richiesta di uno dei coniugi; per interruzione della
vita comune protrattasi da tre anni.
Salve, un chiarimento al riguardo: se i coniugi entrambi hanno la cittadinanza italiana (matrimonio contratto in Albania) si pone il problema di prevalenza?? Oppure si applica a prescindere la legge italiana e il ricorso può essere presentato al Tribunale competenze per ultima residenza?!
RispondiEliminagrazie in anticipo
Mi scusi e per il mantenimento dei bambini e vero che se non si versa la madre non fa vedere i figli al padre?
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