"1) Il
principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea non osta a che uno Stato membro
imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia
di imposta sul valore aggiunto, una sanzione tributaria e
successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia
di natura penale, circostanza che dev’essere verificata dal giudice
nazionale.
2) Il diritto
dell’Unione non disciplina i rapporti tra la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950, e gli ordinamenti giuridici degli Stati
membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve
trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale
convenzione ed una norma di diritto nazionale.
Il
diritto dell’Unione osta a una prassi giudiziaria che subordina
l’obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione
che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla condizione che tale
contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa
giurisprudenza, dal momento che essa priva il giudice nazionale del
potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della
Corte di giustizia dell’Unione europea, la compatibilità di tale
disposizione con la Carta medesima."
Per la sentenza in esteso http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134202&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2512391
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