La CGE con la sentenza resa nella causa C-1/12 ha in buona sostanza affermato che
- un regolamento relativo al conseguimento di crediti formativi adottato da un ordine
professionale deve essere considerato una decisione presa da
un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101,
paragrafo 1, TFUE.
- la
circostanza che un ordine professionale sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di
formazione obbligatoria destinato ai suoi membri non è idonea a
sottrarre all’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE le norme
promulgate da tale ordine professionale, purché esse siano imputabili
esclusivamente a quest’ultimo.
- la
circostanza che tali norme non abbiano influenza diretta sull’attività
economica dei membri di detto ordine professionale non incide
sull’applicabilità dell’articolo 101 TFUE, dal momento che la violazione
censurata al medesimo ordine professionale concerne un mercato nel
quale esso stesso esercita un’attività economica.
- un
regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria ai propri iscritti al fine di garantire la qualità dei servizi
offerti da questi ultimi, adottato da un ordine professionale configura una restrizione della
concorrenza vietata dall’articolo 101 TFUE, quando elimina la
concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio
di tale ordine professionale, ed impone, per l’altra parte di detto
mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto
ordine professionale, circostanze che spetta al giudice del rinvio
verificare.
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