martedì 11 febbraio 2014

non esiste un principio generale per il quale non possa essere fatto valere in via di azione ciò che non possa essere fatto valere in altro processo in via di eccezione per effetto di preclusioni processuali

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26858/2013 ha affermato come in via generale <non esiste un principio generale per il quale non possa essere fatto valere in via di azione ciò che non possa essere fatto valere in altro processo in via di eccezione per effetto di preclusioni processuali>.

Ciò posto ha altresì osservato come  <il potere di rilevare fatti impeditivi compete esclusivamente alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) soltanto nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva e non certo nel caso di specie, nel quale è onere dell'attore che agisce in riduzione indicare le donazioni ricevute da imputare alla legittima), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. S.U. 3/2/1998 n. 1099)>.

Nella fattispecie concreta ha dunque concluso che <L'eccezione per la quale l'attrice che agisce in riduzione ha ricevuto donazioni in vita da imputare alla legittima costituisce eccezione in senso lato e come tale il suo rilievo di ufficio non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe vanificato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. S.U. 7/5/2013 n. 10531 Ord.)>

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